Legge Regionale 7 febbraio 2017 , n. 1

Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno delle baby gang, del bullismo e del cyberbullismo(1)

(BURL n. 6, suppl. del 10 Febbraio 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-02-07;1

Art. 6
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare il fenomeno delle baby gang dedite all’illegalità o alla criminalità del bullismo e del cyberbullismo nelle sue diverse manifestazioni. A questo scopo, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione annuale che descrive e documenta:(11)
a) gli interventi realizzati, specificandone tempi, obiettivi e grado di raggiungimento degli stessi, distribuzione territoriale, soggetti coinvolti e relative caratteristiche;
b) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;
c) gli eventuali punti di forza e di debolezza che si sono riscontrati nel corso dell'attuazione degli interventi.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.(12)
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 22 aprile 2025, n. 2. Torna al richiamo nota
11. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i) della l.r. 22 aprile 2025, n. 2. Torna al richiamo nota
12. Il comma è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. aa) della l.r. 25 marzo 2021, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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