Legge Regionale
27 febbraio 2017
, n. 5
Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico(1)
(BURL n. 9, suppl. del 01 Marzo 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-02-27;5
Art. 3
(Catasto regionale della Rete escursionistica della Lombardia)
1. E' istituito presso la competente struttura, e disciplinato con deliberazione della Giunta regionale, il catasto regionale della REL, di seguito denominato catasto, quale strumento di archiviazione, classificazione e descrizione dei percorsi. Nel catasto sono inseriti, su proposta degli enti territorialmente competenti e previo parere della Consulta di cui all'articolo 7, i percorsi che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) essere compresi nelle aree regionali protette di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), nei siti di Rete Natura 2000, nei parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS), nella porzione lombarda del Parco dello Stelvio e nei territori del patrimonio agrosilvopastorale di Regione Lombardia, gestiti dall'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF), di cui all'articolo 54 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);
1 bis. La struttura regionale competente, con il supporto di ERSAF, può apportare ai percorsi proposti dagli enti territorialmente competenti rettifiche o integrazioni necessarie a renderli corrispondenti ai tracciati cartografici nella disponibilità della Regione e ai dati correlati, nonché ad assicurare continuità geometriche dei tracciati stessi. La struttura regionale competente, con il supporto di ERSAF, può altresì apportare rettifiche o integrazioni in base ad informazioni acquisite dalle province e dalla Città metropolitana di Milano ai sensi dell'articolo 6 bis, comma 1, lettera a)(6).
2. ERSAF, in quanto ente strumentale regionale competente, cura la realizzazione e l'aggiornamento del catasto, anche avvalendosi della collaborazione del Club alpino italiano (CAI) e del Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia. In particolare, adotta un sistema telematico per la gestione dei dati del catasto. I dati territoriali raccolti costituiscono parte integrante del Sistema informativo territoriale integrato della Lombardia (SIT) di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).
3. In sede di prima applicazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, il catasto recepisce integralmente il data base "Sentieri" di cui al progetto Interreg Italia Svizzera IV A "PTA destination" realizzato dalla Regione con il supporto dell'ERSAF e del CAI Lombardia e le banche dati dei percorsi già esistenti trasmesse dagli enti territorialmente competenti secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, del regolamento regionale 28 luglio 2017, n. 3 (Regolamento Regionale di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 'Rete escursionistica della Lombardia'.(7)
3 bis. Nella fase di prima applicazione è facoltà della Regione inoltrare agli enti che non abbiano trasmesso banche dati di percorsi già esistenti proposte d'inserimento nel catasto di tratti di percorso dagli stessi enti gestiti o anche di loro proprietà o sui quali risultano titolari di diritti reali, con richiesta di far pervenire osservazioni entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle proposte. In caso di mancate osservazioni nel termine indicato, i tratti di percorso oggetto della proposta d'inserimento sono recepiti nel catasto, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4. Qualora invece pervengano osservazioni, la Regione, con il supporto di ERSAF, valuta nei trenta giorni successivi e sentito l'ente interessato se procedere al recepimento totale o parziale dei tratti di percorso proposti, con eventuali integrazioni anche ai fini della connessione con gli stessi tratti, e fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dall'articolo 4.(8)
4. La catalogazione dei percorsi riporta elementi utili per la loro manutenzione e informazioni su servizi, difficoltà classificate in base alla scala di difficoltà CAI, percorribilità, regolamentazione del transito, lunghezza, dislivello in salita e discesa e tempo di percorrenza, punto di inizio e di fine percorso e collegamenti. Essa inoltre contiene informazioni sul soggetto gestore, su eventuali tratti privati e convenzioni con i proprietari, su divieti o limitazioni permanenti o temporanee insistenti sul percorso o parte di esso.
5. Gli enti territorialmente competenti possono proporre l'inserimento nel catasto di tratti di percorso di proprietà privata assoggettati a servitù di uso pubblico oppure oggetto di specifici accordi con i proprietari. La Regione Lombardia promuove il raggiungimento di accordi fra enti territorialmente competenti e i proprietari per tratti di percorsi di particolare interesse.
5 bis. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 3 bis per la fase di prima applicazione, la proposta di inserimento nella REL di tratti di percorso di proprietà privata per i quali l'assoggettamento a servitù di uso pubblico non risulta da atto scritto è preceduta da formale comunicazione agli interessati, effettuata dagli enti territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Gli interessati possono proporre opposizione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; in caso di opposizione, gli enti territorialmente competenti possono procedere con la proposta di inserimento, previa comunicazione agli interessati, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'opposizione, delle motivazioni della sussistenza di un diritto di uso pubblico sul tratto di percorso di proprietà privata. La presentazione delle proposte di inserimento nella REL di tratti di percorso di proprietà privata di cui al presente comma è corredata delle comunicazioni inviate ai soggetti interessati, per le successive determinazioni da parte della struttura regionale competente.(9)
NOTE:
1. Il titolo della legge è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 23 luglio 2021, n. 12.
9. Il comma è stato aggiunto dall'art. 13, comma 1, lett. b) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23e successivamente modificato dall'art. 23, comma 1, lett. c) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia