Legge Regionale
27 febbraio 2017
, n. 5
Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade, dei sentieri di montagna di interesse storico e delle ippovie(1)
(BURL n. 9, suppl. del 01 Marzo 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-02-27;5
Art. 5
1. La Giunta regionale approva, in coerenza con gli obiettivi individuati nel piano territoriale regionale di cui alla l.r. 12/2005 e nel piano regionale della mobilità ciclistica di cui alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 7 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica), un programma finanziario triennale con cui definire, sentita la Consulta di cui all'articolo 7, obiettivi e criteri per l'erogazione di finanziamenti destinati a interventi di manutenzione, anche ai fini di migliorarne l’accessibilità, dei percorsi inseriti nella REL e nel Registro delle strade storiche di montagna ad interesse storico non carrabile, alla realizzazione di nuovi percorsi, nonché a interventi di cui all'articolo 6.(23)
2. In fase di prima applicazione, il programma di cui al comma 1è approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2 bis. La Giunta regionale promuove la costituzione da parte degli enti territorialmente competenti di partenariati tra soggetti pubblici e privati per l’individuazione, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la gestione dei percorsi di cui alla presente legge, anche mediante il completamento e il collegamento di tracciati già esistenti con priorità per i percorsi che connettono punti di interesse ambientale, paesistico, turistico, oppure punti di servizio quali, a titolo esemplificativo, rifugi, bivacchi, scuderie e centri ippici, o di ristoro, anche per equidi, nel rispetto delle normative e delle disposizioni anche di carattere locale.(24)
NOTE:
1. Il titolo della legge è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 23 luglio 2021, n. 12 e ulteriormente modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 21 novembre 2024, n. 17. 

22. La rubrica è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. e) della l.r. 21 novembre 2024, n. 17. 

23. Il comma è stato modificato dall'art. 13, comma 1, lett. i) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23 e successivamente sotituito dall'art. 1, comma 1, lett. g) della l.r. 23 luglio 2021, n. 12. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia