Legge Regionale
27 febbraio 2017
, n. 5
Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico(1)
(BURL n. 9, suppl. del 01 Marzo 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-02-27;5
Art. 6
(Segnaletica direzionale e attrezzature)
1. Nei punti di partenza e lungo i percorsi inclusi nella REL è apposta la segnaletica direzionale unificata di tipo orizzontale e verticale approvata dal consiglio centrale del CAI, integrata da specifiche tecniche definite dalla Giunta regionale.
2. La posa e la manutenzione della segnaletica di cui al comma 1 rientrano tra le competenze degli enti territorialmente competenti che possono affidarne la realizzazione ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b), nel limite delle risorse disponibili all'interno del proprio bilancio ovvero utilizzando i fondi comunitari, nazionali e regionali disponibili.
3. La realizzazione delle infrastrutture delle vie ferrate, dei sentieri attrezzati e dei siti di arrampicata avviene in conformità alle linee guida definite dal Collegio nazionale delle guide alpine e ove prescritto ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza con l'utilizzo di dotazioni e materiali certificati.(20)
NOTE:
1. Il titolo della legge è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 23 luglio 2021, n. 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia