Legge Regionale 27 febbraio 2017 , n. 5

Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico(1)

(BURL n. 9, suppl. del 01 Marzo 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-02-27;5

Art. 6 bis
(Ruolo delle province e della Città metropolitana di Milano)(21)
1. Le province e la Città metropolitana di Milano:
a) concorrono alla realizzazione del catasto fornendo le informazioni contenute nelle banche dati a loro disposizione;
b) promuovono, unitamente agli enti territorialmente competenti, la diffusione della conoscenza delle reti escursionistiche presenti sui relativi territori;
c) possono svolgere funzioni di raccordo e supporto ai comuni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), nello svolgimento delle attività di competenza ai sensi della presente legge.
NOTE:
1. Il titolo della legge è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 23 luglio 2021, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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