Legge Regionale
27 febbraio 2017
, n. 5
Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico(1)
(BURL n. 9, suppl. del 01 Marzo 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-02-27;5
Art. 7
1. E' istituita la Consulta per la REL e per le strade storiche di montagna, di seguito denominata Consulta, quale organismo con funzioni consultive e propositive di cui la stessa Giunta regionale si avvale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1. In particolare, la Consulta:(23)
a) esprime pareri in merito all'iscrizione dei percorsi nel catasto di cui all'articolo 3 e al programma triennale di cui all'articolo 5;
2. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura ed è così composta:
b) presidenti o loro delegati dei seguenti enti: ANCI Lombardia, UPL, Conferenza dei presidenti delle comunità montane, ERSAF, Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia, CAI Lombardia, ANA e un rappresentante del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Lombardia;
NOTE:
1. Il titolo della legge è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 23 luglio 2021, n. 12.
24. La lettera è stata modificata dall'art. 13, comma 1, lett. l) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23.
25. La lettera è stata modificata dall'art. 13, comma 1, lett. m) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23.
26. La lettera è stata sostituita dall'art. 13, comma 1, lett. n) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia