Legge Regionale 27 febbraio 2017 , n. 5

Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico(1)

(BURL n. 9, suppl. del 01 Marzo 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-02-27;5

Art. 7
(Consulta per la REL e per le strade storiche di montagna)(22)
1. E' istituita la Consulta per la REL e per le strade storiche di montagna, di seguito denominata Consulta, quale organismo con funzioni consultive e propositive di cui la stessa Giunta regionale si avvale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1. In particolare, la Consulta:(23)
a) esprime pareri in merito all'iscrizione dei percorsi nel catasto di cui all'articolo 3 e al programma triennale di cui all'articolo 5;
b) propone iniziative per la valorizzazione della REL.
2. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura ed è così composta:
a) assessore regionale competente in materia o un suo delegato, che la presiede;(24)
b) presidenti o loro delegati dei seguenti enti: ANCI Lombardia, UPL, Conferenza dei presidenti delle comunità montane, ERSAF, Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia, CAI Lombardia, ANA e un rappresentante del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Lombardia;
c) un rappresentante dell'associazione di categoria più rappresentativa dei gestori dei rifugi individuata secondo criteri stabiliti con la deliberazione di cui al comma 3;(25)
d) un rappresentante degli enti gestori delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), individuato secondo criteri stabiliti con la deliberazione di cui al comma 3.(26)
3. La Giunta regionale provvede alla costituzione della Consulta, definendone le modalità di funzionamento.
4. La partecipazione ai lavori della Consulta è a titolo gratuito.
NOTE:
1. Il titolo della legge è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 23 luglio 2021, n. 12. Torna al richiamo nota
22. La rubrica è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. h) della l.r. 23 luglio 2021, n. 12. Torna al richiamo nota
23. L'alinea è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. i) della l.r. 23 luglio 2021, n. 12. Torna al richiamo nota
24. La lettera è stata modificata dall'art. 13, comma 1, lett. l) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23. Torna al richiamo nota
25. La lettera è stata modificata dall'art. 13, comma 1, lett. m) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23. Torna al richiamo nota
26. La lettera è stata sostituita dall'art. 13, comma 1, lett. n) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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