Legge Regionale 27 febbraio 2017 , n. 5

Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico(1)

(BURL n. 9, suppl. del 01 Marzo 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-02-27;5

Art. 8
(Divieti)
1. Fatti salvi gli specifici divieti stabiliti dalla normativa statale o regionale in materia di governo del territorio, agricoltura, tutela e valorizzazione paesaggistico-ambientale o dai relativi provvedimenti attuativi, è vietato:
a) rimuovere, spostare, danneggiare o distruggere la segnaletica e i cartelli posti lungo i percorsi;
b) danneggiare le strutture, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo;
c) danneggiare lo stato di fatto dei percorsi;
d) transitare sui percorsi con mezzi motorizzati, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7 e 8.
NOTE:
1. Il titolo della legge è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 23 luglio 2021, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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