Legge Regionale
27 febbraio 2017
, n. 5
Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico(1)
(BURL n. 9, suppl. del 01 Marzo 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-02-27;5
Art. 10
(Regolamento di attuazione)
1. Con regolamento sono definiti:
a) i criteri in base ai quali valutare la sussistenza delle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e c);
2. Il regolamento di cui al comma 1è approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
NOTE:
1. Il titolo della legge è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 23 luglio 2021, n. 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia