Legge Regionale 27 febbraio 2017 , n. 5

Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico(1)

(BURL n. 9, suppl. del 01 Marzo 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-02-27;5

Art. 10 bis(28)
(Strade di montagna di interesse storico)
1. Ai fini della presente legge si intende per strade di montagna di interesse storico: collegamenti viari e stradali, compresi quelli transvallivi e di collegamento, con i territori d’oltralpe a servizio di scambi commerciali, nonché strade militari dismesse presenti lungo l’arco alpino lombardo, con riconosciuto valore storico, culturale e turistico, le relative opere militari di difesa strategica e le fortificazioni presenti lungo l'arco alpino lombardo il cui carattere storico e culturale è attestato da appositi documenti.
2. La Regione procede all'individuazione delle strade storiche di montagna attraverso l'istituzione del Registro di cui all'articolo 10 ter e promuove:
a) la ricerca sulle tecniche costruttive finalizzata a interventi di conservazione e recupero delle strade storiche non carrabili;
b) interventi di manutenzione ordinaria dei percorsi non carrabili, anche ai fini di migliorarne l’accessibilità;
c) iniziative di divulgazione dei relativi itinerari per svilupparne l'attrattività turistica, anche con riferimento agli aspetti ambientali, paesaggistici e culturali;
d) un confronto tra il demanio militare e l’ente locale interessato al fine di avviare progetti di riqualificazione dei manufatti di pregio storico documentabile, delle opere militari di difesa strategica e delle fortificazioni di pregio storico, presenti sui relativi itinerari, e dismessi dal demanio militare, che possano essere acquisiti da parte degli enti locali.
NOTE:
1. Il titolo della legge è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 23 luglio 2021, n. 12. Torna al richiamo nota
28. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. k) della l.r. 23 luglio 2021, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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