Legge Regionale
26 maggio 2017
, n. 15
Legge di semplificazione 2017
(BURL n. 22, suppl. del 30 Maggio 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-05-26;15
Art. 12
(Modifiche agli articoli 43, 47 e 51 della l.r. 26/1993)
1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(11) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera gg) del comma 1 dell'articolo 43 è aggiunta la seguente:
'gg bis) addestrare o allenare cani nelle zone di cui alle lettere b) e c).';
b) all'articolo 47:
1) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
'a) della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano provocati nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di produzione della selvaggina;';
2) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
'b) della Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano provocati nei fondi ubicati sul territorio a caccia programmata di cui all'articolo 13, i danni devono essere denunciati entro 8 giorni dell'avvenimento e devono essere accertati attraverso perizie effettuate da tecnici abilitati, nominati dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio di concerto con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini; in tal caso gli ambiti territoriali e i comprensori alpini di caccia, per il territorio di competenza, sono tenuti a compartecipare fino al 10 per cento degli indennizzi liquidabili, tramite le quote versate dai singoli soci;';
3) dopo il comma 1è inserito il seguente:
'1 bis. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio, con modalità definite rispettivamente dalla Giunta regionale e dal Presidente della Provincia di Sondrio, provvedono all'accertamento, alla quantificazione e all'indennizzo dei danni di cui al comma 1, lettere a) e b), nei limiti delle risorse stanziate nei rispettivi bilanci.';
4) al comma 2, le parole: 'di cui al comma 1' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui ai commi 1 e 1 bis';
5) il comma 5 è sostituito dal seguente:
'5. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio provvedono alla concessione dei contributi finalizzati alla prevenzione dei danni secondo modalità definite rispettivamente dalla Giunta regionale e dal Presidente della provincia di Sondrio.';
c) all'articolo 51:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
'1 bis. Si applica la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 619,00 per chi addestra o allena cani nelle zone di cui all'articolo 43, comma 1, lettere b) e c).
1 ter. In caso di recidiva, la sanzione di cui al comma 1 bis è raddoppiata ed è disposto dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, il ritiro del tesserino per un anno.';
1 ter. In caso di recidiva, la sanzione di cui al comma 1 bis è raddoppiata ed è disposto dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, il ritiro del tesserino per un anno.';
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia