Legge Regionale 26 maggio 2017 , n. 15

Legge di semplificazione 2017

(BURL n. 22, suppl. del 30 Maggio 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-05-26;15

Art. 17
(Procedura per l’approvazione del piano regolatore portuale dei porti di Cremona e Mantova)(16)
1. Le previsioni del piano regolatore portuale, di cui al numero 3 dell’elenco delle ‘Funzioni e Attività’ dell’Allegato B della l.r. 30/2006, non possono contrastare con lo strumento urbanistico vigente, salvo impegno assunto dal comune o dai comuni interessati ad adottare eventuali varianti ai rispettivi piani di governo del territorio, e devono essere compatibili con le previsioni del piano territoriale di coordinamento della provincia territorialmente interessata, salvo impegno della stessa provincia ad adottare eventuali varianti al rispettivo piano. Gli impegni di cui al precedente periodo devono essere assunti, nel caso, in sede di intesa di cui al numero 3 dell’elenco delle ‘Funzioni e Attività’ di cui all’Allegato B della l.r. 30/2006 anche, ove necessario, per la fase di approvazione del piano.
2. La provincia elabora una proposta di piano regolatore portuale d’intesa con il comune o con i comuni territorialmente interessati, nonché sentiti gli enti gestori delle aree regionali protette territorialmente interessate. A tal fine, la provincia pubblica avviso di avvio del procedimento sul BURL, nonché sul sito istituzionale provinciale.
3. La proposta di piano regolatore portuale è adottata dal consiglio provinciale, in conformità ai contenuti stabiliti dall’articolo 54, comma 1, del regolamento regionale 27 ottobre 2015, n. 9 (Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione), in via preliminare, entro novanta giorni dalla sottoscrizione dell’intesa con il comune o con i comuni di cui al comma 2. La proposta è pubblicata sul BURL e sul sito istituzionale della provincia per la presentazione di osservazioni entro i successivi sessanta giorni.
4. Il consiglio provinciale, valutate le osservazioni pervenute, adotta in via definitiva il piano e lo trasmette alla Giunta regionale. Entro i successivi novanta giorni la Giunta regionale, verificate la conformità del piano regolatore portuale adottato dalla provincia con la normativa regionale vigente in materia e la coerenza dello stesso piano con i contenuti e gli obiettivi del Piano Territoriale Regionale comprensivo della sua componente paesaggistica e del Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti, di cui all’articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti), approva il piano regolatore portuale, previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente, da rendere entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta. La provincia è tenuta, entro sessanta giorni dall’approvazione regionale del piano, all’aggiornamento dei relativi elaborati tecnici e delle cartografie, apportando le eventuali integrazioni e modifiche disposte dalla Giunta regionale. Entro trenta giorni da tale aggiornamento, il piano acquista efficacia con la pubblicazione dell’avviso della sua approvazione nel BURL. (17)
4 bis. Successivamente all’approvazione del piano paesaggistico elaborato previa intesa con il Ministero della cultura, ai sensi degli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), la verifica di cui al comma 4 di conformità al predetto piano viene compiuta con la partecipazione dei competenti organi del Ministero della cultura, ai sensi dell’articolo 145, comma 5, del medesimo Codice.(18)
5. Il piano regolatore portuale è aggiornato con delibera del consiglio provinciale a seguito di parere vincolante della Giunta regionale, rilasciato previa verifica di conformità e coerenza di cui al comma 4 entro sessanta giorni dalla richiesta, nei casi di modifiche concernenti:
a) la correzione di errori materiali, anche con aggiornamento cartografico, che non comportino alterazione degli obiettivi e delle azioni del piano;
b) l’aggiornamento cartografico derivante da avanzamenti o varianti progettuali di infrastrutture recepite dal piano regolatore portuale che hanno influenza sulla pianificazione; il consiglio provinciale approva l’aggiornamento, previa verifica di compatibilità rispetto agli obiettivi del piano.
6. La pubblicazione dell’avviso di aggiornamento del piano è effettuata ai sensi del comma 4.
7. Il piano regolatore portuale è soggetto a valutazione ambientale strategica.
8. La Provincia di Mantova adegua il piano regolatore portuale di cui alla delibera del relativo consiglio provinciale del 30 settembre 2014, n. 48, in conformità ai contenuti stabiliti dall’articolo 54, comma 1, del r.r. 9/2015. Il piano regolatore portuale è successivamente adottato dal consiglio provinciale e approvato dalla Giunta regionale nel rispetto della procedura di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
9. In caso di mancata adozione o adeguamento del piano di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 8, entro il 30 giugno 2024, da parte delle Province di Cremona e di Mantova, alla provincia inadempiente non sono assegnati, fino alla data di adozione o di adeguamento del piano stesso, contributi regionali per iniziative in tema di infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile.
NOTE:
16. L'articolo è stato sostituito dall'art. 17, comma 2 della l.r. 20 maggio 2022, n. 9. Torna al richiamo nota
17. Il comma è stato modificato dall'art. 18, comma 5, lett. a) della l.r. 8 agosto 2022, n. 17. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi