Legge Regionale
26 maggio 2017
, n. 15
Legge di semplificazione 2017
(BURL n. 22, suppl. del 30 Maggio 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-05-26;15
Art. 20
(Modifiche agli articoli 92 e 95 della l.r. 31/2008)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(22) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 92:
1) il comma 5 è sostituito dal seguente:
'5. Con il provvedimento di scioglimento è nominato un commissario regionale per la gestione temporanea, ordinaria ed eventualmente straordinaria, del consorzio, per la predisposizione o anche l'adozione del piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e del piano di classificazione degli immobili, se il consorzio commissariato non abbia in tutto o in parte provveduto, tenuto conto anche dei termini di cui agli articoli 88, comma 3 bis, e 90, comma 1, o in caso di necessità di adeguamento degli stessi piani, e per l'indizione delle elezioni consortili ai fini della costituzione del nuovo consiglio di amministrazione. Il provvedimento di scioglimento stabilisce i compiti e gli indirizzi cui il commissario deve attenersi nella propria attività. Gli organi ordinari di amministrazione devono essere ricostituiti entro i termini stabiliti al comma 6.';
2) il comma 6 è sostituito dal seguente:
'6. Il commissario regionale è nominato, ai fini di cui al comma 5, per un massimo di ventiquattro mesi dalla data di approvazione della delibera della Giunta regionale di commissariamento del consorzio. Alla scadenza del termine di cui al primo periodo la Giunta regionale provvede alla proroga dell'incarico, nel caso in cui il commissario risulti impossibilitato ad adempiere ai compiti stabiliti ai sensi del comma 5, o alla sostituzione del commissario al quale sia imputabile l'inadempimento di tutti o parte dei compiti stabiliti ai sensi del comma 5; la struttura regionale competente in materia di consorzi di bonifica effettua le verifiche preliminari alla decisione della Giunta regionale sulla proroga o sostituzione del commissario. La proroga, previa motivata comunicazione inviata dal commissario alla struttura regionale di cui al precedente periodo, o la sostituzione dello stesso commissario può essere disposta una sola volta e fino a un massimo di ventiquattro mesi.';
b) il comma 5 dell'articolo 95 è sostituito dal seguente:
'5. La Regione può contribuire, in tutto o in parte, alle spese degli enti di cui all'articolo 79 per la realizzazione delle azioni e delle attività di carattere conoscitivo e divulgativo, riconducibili alle finalità istituzionali degli stessi enti, relative alla bonifica e irrigazione dei rispettivi comprensori di appartenenza e può, altresì, contribuire, in tutto o in parte, alle spese per la realizzazione delle attività di indagine propedeutiche e di applicazione operativa alla classificazione del territorio non montano, secondo quanto previsto dall'articolo 78, commi 2 e 3. La Regione può contribuire, in tutto o in parte, alle spese per attività programmatorie, divulgative, promozionali, di studio e per la costituzione di apposite strutture volte al raccordo per il conseguimento degli obiettivi di interesse regionale o sovra-comprensoriale per le finalità istituzionali degli enti di cui all'articolo 79, effettuate o da effettuare tramite l'URBIM o, ove costituite, tramite altre associazioni dei consorzi di bonifica.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia