Legge Regionale
26 maggio 2017
, n. 15
Legge di semplificazione 2017
(BURL n. 22, suppl. del 30 Maggio 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-05-26;15
Art. 21
(Misure di semplificazione in materia energetica. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 31/2014, agli articoli 27 e 28 della l.r. 26/2003 e all’articolo 9 della l.r. 24/2006)
1. All'articolo 4 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)(23), sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 quinquies sono inseriti i seguenti:
'2 sexies. Le misure d'incentivazione di cui ai commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies sono cumulabili con gli incentivi per la promozione delle fonti rinnovabili previsti da disposizioni statali e strumenti urbanistici locali, ove non precluso in base alla normativa statale.
2 septies. La realizzazione dei rivestimenti esterni delle strutture opache verticali e orizzontali degli edifici finalizzata al raggiungimento dei valori di trasmittanza termica previsti dalla disciplina regionale per l'efficienza energetica degli edifici e che non comporta un aumento della superficie utile é autorizzata indipendentemente dall'indice di edificabilità previsto dal PGT per il comparto in cui sono inseriti gli stessi edifici e il relativo incremento volumetrico non è soggetto agli oneri di cui all'articolo 43 della l.r. 12/2005.'.
2 septies. La realizzazione dei rivestimenti esterni delle strutture opache verticali e orizzontali degli edifici finalizzata al raggiungimento dei valori di trasmittanza termica previsti dalla disciplina regionale per l'efficienza energetica degli edifici e che non comporta un aumento della superficie utile é autorizzata indipendentemente dall'indice di edificabilità previsto dal PGT per il comparto in cui sono inseriti gli stessi edifici e il relativo incremento volumetrico non è soggetto agli oneri di cui all'articolo 43 della l.r. 12/2005.'.
2. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(24) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 27 dopo le parole 'impianti termici' è aggiunta la seguente: 'civili' e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ', nonché a effettuare il controllo, l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi per il mancato riparto delle spese in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), ai sensi dell'articolo 16, commi 8, 14, 16 e seguenti dello stesso d.lgs.;';
b) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 28 dopo le parole 'impianti termici' è aggiunta la seguente: 'civili' e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ', nonché a effettuare il controllo, l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi per il mancato riparto delle spese in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera d), del d.lgs. 102/2014, ai sensi dell'articolo 16, commi 8, 14, 16 e seguenti dello stesso d.lgs.;'.
3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)(25) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', nonché per la periodica indizione, da parte della Regione, anche tramite Infrastrutture Lombarde s.p.a., della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione di soggetti qualificati da mettere a disposizione delle province, della Città metropolitana di Milano e dei comuni, competenti in materia di controllo sul rendimento energetico degli impianti termici civili secondo quanto stabilito dagli articoli 27, comma 1, lettera d), e 28, comma 1, lettera c), della l.r. 26/2003, per l'affidamento degli incarichi di ispezione sugli impianti stessi;' .
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia