Legge Regionale
26 maggio 2017
, n. 15
Legge di semplificazione 2017
(BURL n. 22, suppl. del 30 Maggio 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-05-26;15
Art. 23
(Modifiche alla l.r. 16/1999, in adeguamento alla legge 132/2016)
1. Alla legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA)(27) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell'articolo 2 dopo le parole 'programmazione regionale' sono aggiunte le seguenti: ', nel rispetto dei Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) di cui all'articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività di cui all'articolo 10 della stessa legge 132/2016,';
b) al comma 2 dell'articolo 3 le parole 'approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, su proposta del Direttore generale della medesima' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d)';
c) all'articolo 11:
2) al comma 2 le parole 'Il Consiglio di amministrazione dell'Arpa è composto da cinque membri, tra cui il Presidente, e dura in carica cinque anni' sono sostituite dalle seguenti: 'Il Presidente è l'amministratore unico dell'ARPA e dura in carica cinque anni';
d) all'articolo 12:
2) i commi 1 e 1 bis sono sostituiti dal seguente:
'1. Compete al Presidente:
a) approvare il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo, nonché il bilancio di esercizio di cui all'articolo 2423 del codice civile;
b) approvare il piano pluriennale di attività, in coerenza con gli atti di programmazione regionale, su proposta del Direttore generale;
d) approvare il tariffario per le prestazioni rese a soggetti privati, su proposta del Direttore generale, e comunicarlo alla Giunta regionale, fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 132/2016;
4) il comma 3è sostituito dal seguente:
'3. Gli atti di cui al comma 1, lettera c), sono trasmessi alla Giunta regionale per l'approvazione entro trenta giorni dal ricevimento; trascorso tale termine senza che la Giunta si sia espressa, si intendono approvati.';
f) al comma 3 dell'articolo 14 le parole 'consiglio di amministrazione' sono sostituite dalla seguente: 'Presidente';
g) dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 è inserita la seguente:
'e bis) la presentazione al Presidente, entro il 30 aprile di ogni anno, di una relazione sullo stato di avanzamento del piano pluriennale;';
h) al comma 3 dell'articolo 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ' e secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 1, della legge 132/2016';
i) al comma 4 dell'articolo 15 le parole 'Consiglio di amministrazione' sono sostituite dalla seguente: 'Presidente';
j) all'articolo 16:
1) alla lettera d) del comma 3 le parole 'e del personale da proporre all'autorità competente per l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria' sono soppresse;
2) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
'6.1. Tra il personale che svolge attività di controllo e vigilanza ai sensi dell'articolo 14 della legge 132/2016 possono essere individuati e nominati, con provvedimento del Direttore generale, dei dipendenti che, nell'ambito del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, svolgano le funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale.';
k) all'articolo 17:
1) al comma 1, la parola 'pluriennali' è sostituita dalla seguente: 'triennali' e dopo le parole 'programmi annuali' sono aggiunte le seguenti: 'che sono redatti nel rispetto dei LEPTA e nel rispetto del programma triennale nazionale di cui all'articolo 10 della legge 132/2016 e sono coerenti con i contenuti del PRS e del DEFR e con gli indirizzi regionali agli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007).';
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
'4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'approvazione del piano triennale, può formulare osservazioni, anche relative alla verifica del rispetto di quanto previsto al comma 1. Le eventuali osservazioni regionali sono vincolanti e comportano l'adeguamento del piano alle stesse, con conseguente successiva riapprovazione del piano da parte del Presidente. Decorsi trenta giorni dall'invio del piano alla Giunta regionale senza che la stessa abbia formulato osservazioni ai sensi del primo periodo, l'ARPA procede all'attuazione del piano.';
4) al comma 6:
a) le parole 'Sulla base delle proposte del Comitato provinciale di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 18' sono soppresse;
b) le parole 'dato dalla programmazione regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui al comma 1';
m) il comma 3 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:
'3. Gli incarichi di direttore di settore e di direttore di dipartimento possono essere conferiti anche a persone esterne all'Agenzia, secondo le modalità e i requisiti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).';
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere da b) a i), e la sostituzione del riferimento al Consiglio di amministrazione dell'ARPA con quello al Presidente dell'ARPA, di cui allo stesso comma 1, lettera k), punto 2), si applicano a decorrere dalla scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione dell'ARPA in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Dalla data di applicazione delle disposizioni richiamate al comma 2 ogni riferimento al Consiglio di amministrazione dell'ARPA contenuto nelle norme e negli atti amministrativi della Regione è da intendersi riferito, in quanto compatibile, al Presidente dell'ARPA.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia