Legge Regionale 26 maggio 2017 , n. 15

Legge di semplificazione 2017

(BURL n. 22, suppl. del 30 Maggio 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-05-26;15

Art. 25
(Modifiche alla l.r. 33/2015)
1. Alla legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche)(29) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:
'1 bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli interventi dichiarati dal progettista abilitato, sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 ter, privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici. Tale dichiarazione è contenuta nell'asseverazione che accompagna il titolo edilizio. All'asseverazione devono essere allegati gli idonei elaborati tecnici, atti a dimostrare l'irrilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici degli interventi.
1 ter. La Giunta regionale adotta gli indirizzi per l'uniforme applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 bis e individua i lavori e i casi delle varianti di cui al comma 1 privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, nonché gli elaborati progettuali con cui dimostrare la sussistenza di tali fattispecie.
1 quater. Restano ferme le competenze dello Stato, ai fini sismici, riguardo ai lavori relativi a opere pubbliche, le cui programmazione, progettazione, esecuzione o manutenzione sono di competenza statale.
1 quinquies. Per gli interventi di riparazione, ripristino, o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, localizzati sul territorio regionale, distrutti o danneggiati da eventi sismici e che beneficiano dei contributi di cui alle ordinanze emanate a seguito di tali eventi, rientranti nella tipologia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza e siano stati esercitati i poteri di ordinanza ai sensi dell'articolo 5 della stessa legge 225/1992, si applicano le relative disposizioni statali. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interventi riguardanti immobili localizzati sul territorio regionale interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ai sensi della relativa disciplina statale.';
b) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 dopo le parole 'di cui all'articolo 5' sono aggiunte le seguenti: ', comma 1,';
c) dopo il comma 2 dell'articolo 6 è inserito il seguente:
'2 bis. Nelle località a bassa sismicità, laddove non sia prevista l'autorizzazione di cui all'articolo 8, i comuni o loro forme associative si limitano alla verifica della correttezza della procedura di deposito e della rispondenza e completezza della documentazione presentata rispetto al contenuto minimo definito con il provvedimento di cui all'articolo 13, comma 1.';
d) al comma 4 dell'articolo 8 dopo le parole 'possono richiedere' sono aggiunte le seguenti: ', per le opere e gli edifici strategici o rilevanti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274,';
e) il comma 5 dell'articolo 8è sostituito dal seguente:
'5. Il parere tecnico di cui al comma 4 è sempre richiesto per le opere e gli edifici pubblici strategici o rilevanti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, realizzati dal Comune.';
f) dopo il comma 4 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente:
'4 bis. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 13, comma 1 bis, disciplina i termini e le modalità di svolgimento dei controlli delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, comma 1 bis.';
g) dopo il comma 1 dell'articolo 13è aggiunto il seguente:
'1 bis. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Legge di semplificazione 2017), adotta la deliberazione di cui all'articolo 5, comma 1 ter. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1 bis, si applicano dalla data di efficacia della deliberazione di cui al precedente periodo.'.
NOTE:
29. Si rinvia alla l.r. 12 ottobre 2015, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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