Legge Regionale 26 maggio 2017 , n. 15

Legge di semplificazione 2017

(BURL n. 22, suppl. del 30 Maggio 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-05-26;15

Art. 27
(Modifiche agli articoli 22, 23, 26 e 43 della l.r. 16/2016)
1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi)(31) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 4 dell'articolo 22 è aggiunto il seguente:
'4 bis. Al fine di favorirne il trasferimento, la permanenza e la mobilità nella Regione Lombardia, gli appartenenti alle forze di polizia di cui al comma 6 dell'articolo 23, che siano in servizio, accedono ai servizi abitativi pubblici in deroga ai requisiti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale di cui al comma 9 dell'articolo 23. Tale regolamento disciplina, altresì, la decadenza dall'assegnazione nei casi di cessazione dal servizio.';
b) alla fine della lettera g) del comma 9 dell'articolo 23 è aggiunto il seguente periodo: '; la decadenza nei casi di inadempimento degli obblighi incombenti sul nucleo familiare assegnatario e di mancata occupazione, da parte del medesimo nucleo, dell'alloggio assegnato.';
c) al primo periodo del comma 13 dell'articolo 23 le parole 'delle unità abitative annualmente disponibili' sono sostituite dalle seguenti: 'delle unità abitative disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge';
d) il comma 6 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:
'6. I comuni e le ALER procedono, previo esperimento del contraddittorio, all'annullamento del provvedimento di assegnazione con atto notificato all'assegnatario nei seguenti casi:
a) qualora l'assegnazione sia stata disposta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
b) qualora l'assegnazione sia stata ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.';
e) dopo il comma 7 dell'articolo 26 è inserito il seguente:
'7 bis. I comuni e le ALER dispongono, previo esperimento del contraddittorio, la decadenza dall'assegnazione nei casi in cui accertino la morosità colpevole dell'assegnatario in relazione al pagamento del canone di locazione, ovvero al rimborso delle spese per i servizi, per un periodo pari ad almeno dodici mensilità anche non consecutive negli ultimi ventiquattro mesi. Al provvedimento di decadenza si applica la disposizione di cui al comma 7.';
f) al comma 11 dell'articolo 43 dopo le parole 'per l'anno 2016' sono inserite le seguenti: 'e per l'anno 2017'.
NOTE:
31. Si rinvia alla l.r. 8 luglio 2016, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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