Legge Regionale
26 maggio 2017
, n. 15
Legge di semplificazione 2017
(BURL n. 22, suppl. del 30 Maggio 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-05-26;15
Art. 29
(Modifiche agli articoli 99, 105, 106 e 112 della l.r. 33/2009)
1. All'articolo 99 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(33) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al punto 3 della lettera a) del comma 3, dopo le parole: 'emergenze epidemiche' sono inserite le seguenti: ', compresi gli adempimenti relativi al calcolo dei valori di mercato degli animali abbattuti,';
b) dopo il punto 4 della lettera a) del comma 3 sono aggiunti i seguenti:
'4 bis. rilascio delle autorizzazioni alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di lavorazione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 (Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie);
4 ter. rilascio delle autorizzazioni per il riconoscimento di:
a) centri di raccolta degli animali della specie bovina e suina di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 (Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina);
b) centri di raccolta degli ovini e caprini di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193 (Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini);
c) stabilimenti autorizzati agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova di cui all'articolo 6 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova;
d) impianti e stazioni di quarantena per volatili di cui all'articolo 3 della decisione della Commissione europea del 16 ottobre 2000 relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l'importazione di volatili diversi dal pollame;' ;
4 ter. rilascio delle autorizzazioni per il riconoscimento di:
a) centri di raccolta degli animali della specie bovina e suina di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 (Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina);
b) centri di raccolta degli ovini e caprini di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193 (Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini);
c) stabilimenti autorizzati agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova di cui all'articolo 6 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova;
d) impianti e stazioni di quarantena per volatili di cui all'articolo 3 della decisione della Commissione europea del 16 ottobre 2000 relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l'importazione di volatili diversi dal pollame;' ;
c) dopo il punto 5 della lettera b) del comma 3 è aggiunto il seguente:
'5 bis. registrazione e riconoscimento degli stabilimenti operanti nel settore della produzione, lavorazione e deposito di alimenti di origine animale, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che contiene norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;';
d) dopo il punto 5 della lettera c) del comma 3 sono aggiunti i seguenti:
'5 bis. registrazione e riconoscimento degli stabilimenti operanti nel settore dell'alimentazione animale secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;
5 ter. rilascio delle autorizzazioni sanitarie per l'esercizio dell'attività di allevamento o di fornitura di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 (Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici) e relativa attività di controllo;
5 quater. rilascio delle autorizzazioni sanitarie previste dagli articoli 66, comma 1, e 70, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari);
5 quinquies. registrazione e riconoscimento degli stabilimenti e degli impianti operanti nel settore dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
5 sexies. rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 7, 11, 14, 24 e 25 del decreto del Ministro della sanità 19 luglio 2000, n. 403 (Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente la disciplina della riproduzione animale);
5 septies. riconoscimento dei centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132 (Attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina), nonché delle stazioni o dei centri di raccolta dello sperma di equidi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633 (Attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE) e dei gruppi di raccolta di embrioni bovini, ai fini degli scambi intracomunitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 241 (Regolamento recante attuazione della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina);
5 octies. autorizzazione dei corsi per operatore pratico per la fecondazione artificiale di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74 (Modificazioni ed integrazioni della L. 25 luglio 1952, n. 1009 e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali);
5 nonies. nomina della commissione giudicatrice dei partecipanti ai corsi di cui al punto 5 octies.';
5 ter. rilascio delle autorizzazioni sanitarie per l'esercizio dell'attività di allevamento o di fornitura di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 (Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici) e relativa attività di controllo;
5 quater. rilascio delle autorizzazioni sanitarie previste dagli articoli 66, comma 1, e 70, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari);
5 quinquies. registrazione e riconoscimento degli stabilimenti e degli impianti operanti nel settore dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
5 sexies. rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 7, 11, 14, 24 e 25 del decreto del Ministro della sanità 19 luglio 2000, n. 403 (Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente la disciplina della riproduzione animale);
5 septies. riconoscimento dei centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132 (Attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina), nonché delle stazioni o dei centri di raccolta dello sperma di equidi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633 (Attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE) e dei gruppi di raccolta di embrioni bovini, ai fini degli scambi intracomunitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 241 (Regolamento recante attuazione della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina);
5 octies. autorizzazione dei corsi per operatore pratico per la fecondazione artificiale di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74 (Modificazioni ed integrazioni della L. 25 luglio 1952, n. 1009 e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali);
5 nonies. nomina della commissione giudicatrice dei partecipanti ai corsi di cui al punto 5 octies.';
e) dopo il comma 3è inserito il seguente:
'3 bis. Per lo svolgimento della funzione di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro della Sanità 20 luglio 1989, n. 298 (Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali) il direttore generale dell'ATS competente per territorio nomina un'apposita commissione costituita da un dirigente, con funzioni di presidente, individuato dallo stesso direttore generale, da un funzionario appartenente alle strutture competenti in materia di agricoltura presso gli uffici territoriali della Regione, da un funzionario veterinario dell'ATS e da due rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole locali.'.
2. Alla legge regionale 33/2009(33) sono apportate altresì le seguenti modifiche:
a) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 105 dopo le parole 'vendere o cedere, a qualsiasi titolo, cani e gatti' sono inserite le seguenti: 'destinati al commercio';
d) dopo l'articolo 106 è inserito il seguente:
'Art. 106 bis
(Cessione e affido)
1. I cani e i gatti ricoverati presso le strutture di cui all'articolo 106, d'età non inferiore ai sessanta giorni, nonché gli altri animali di affezione, possono essere ceduti gratuitamente ai privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento o alle associazioni di cui all'articolo 111.
2. È fatto divieto di cessione o affido di cani o gatti ricoverati presso le strutture di cui all'articolo 106 a coloro che hanno riportato condanne per maltrattamenti ad animali.
3. La cessione gratuita dei cani ricoverati presso le strutture di cui all'articolo 106 può avvenire trascorsi sessanta giorni dal momento del ritrovamento, fatti salvi i diversi termini previsti dal codice civile in caso di smarrimento. In alternativa il cane può essere concesso in affido temporaneo sino al sessantesimo giorno dal ritrovamento.
4. È consentito l'affido temporaneo gratuito dei cani prima del termine di cui al comma 3, secondo le modalità previste nel regolamento attuativo della presente legge.
5. Qualora, nei sei mesi successivi all'adozione, l'animale manifesti disturbi comportamentali, incompatibilità con altri animali o problematiche particolari al nuovo nucleo famigliare, il rifugio affidatario riconosce all'adottante il diritto di restituzione dell'animale.
6. I gestori dei rifugi convenzionati devono permettere la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile di cui all'articolo 111 preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti.
7. L'iter dell'adozione si conclude con la valutazione post affido effettuata dalle associazioni animaliste e zoofile di cui all'articolo 111 anche presso il domicilio dell'adottante, che dovrà sottoscrivere apposito consenso. Qualora le condizioni di detenzione dell'animale non fossero conformi alla normativa vigente o a quanto dichiarato al momento dell'affido è prevista la restituzione immediata ed incondizionata dell'animale al rifugio, su semplice richiesta.';
(Cessione e affido)
1. I cani e i gatti ricoverati presso le strutture di cui all'articolo 106, d'età non inferiore ai sessanta giorni, nonché gli altri animali di affezione, possono essere ceduti gratuitamente ai privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento o alle associazioni di cui all'articolo 111.
2. È fatto divieto di cessione o affido di cani o gatti ricoverati presso le strutture di cui all'articolo 106 a coloro che hanno riportato condanne per maltrattamenti ad animali.
3. La cessione gratuita dei cani ricoverati presso le strutture di cui all'articolo 106 può avvenire trascorsi sessanta giorni dal momento del ritrovamento, fatti salvi i diversi termini previsti dal codice civile in caso di smarrimento. In alternativa il cane può essere concesso in affido temporaneo sino al sessantesimo giorno dal ritrovamento.
4. È consentito l'affido temporaneo gratuito dei cani prima del termine di cui al comma 3, secondo le modalità previste nel regolamento attuativo della presente legge.
5. Qualora, nei sei mesi successivi all'adozione, l'animale manifesti disturbi comportamentali, incompatibilità con altri animali o problematiche particolari al nuovo nucleo famigliare, il rifugio affidatario riconosce all'adottante il diritto di restituzione dell'animale.
6. I gestori dei rifugi convenzionati devono permettere la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile di cui all'articolo 111 preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti.
7. L'iter dell'adozione si conclude con la valutazione post affido effettuata dalle associazioni animaliste e zoofile di cui all'articolo 111 anche presso il domicilio dell'adottante, che dovrà sottoscrivere apposito consenso. Qualora le condizioni di detenzione dell'animale non fossero conformi alla normativa vigente o a quanto dichiarato al momento dell'affido è prevista la restituzione immediata ed incondizionata dell'animale al rifugio, su semplice richiesta.';
3. Sono fatti salvi i provvedimenti di cui all'articolo 99, comma 3, lettera a), punti 4 bis e 4 ter, lettera b), punto 5 bis, lettera c), punti 5 bis, 5 ter, 5 quater, 5 quinquies, 5 sexies, 5 septies, 5 octies e 5 nonies della l.r. 33/2009, come introdotti dalla presente legge, adottati dalle ATS dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 29 giugno 2016, n. 15 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche ai Titoli V e VIII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 'Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità').
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia