Legge Regionale
26 maggio 2017
, n. 15
Legge di semplificazione 2017
(BURL n. 22, suppl. del 30 Maggio 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-05-26;15
Art. 31
(Modifiche agli articoli 5 e 6 della l.r. 19/2007 e disposizioni conseguenti)
1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia)(36) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 5 è sostituita dalle seguenti:
'f bis) lo svolgimento, in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, tramite il coinvolgimento degli enti del sistema sociosanitario;
f ter) la promozione e il sostegno, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale.';
f ter) la promozione e il sostegno, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale.';
b) dopo il comma 1 dell'articolo 5è inserito il seguente:
'1 bis. Nei servizi di cui al comma 1, lettera f bis), rientrano l'assistenza alla comunicazione, il servizio tiflologico e la fornitura di materiale didattico speciale o di altri supporti didattici.';
c) il comma 1 bis dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
'1 bis. Spetta altresì ai comuni, in relazione ai gradi inferiori dell'istruzione scolastica, lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale.';
d) dopo il comma 1 bis dell'articolo 6 è inserito il seguente:
'1 bis 1. E' trasferito ai comuni, in forma singola o associata, lo svolgimento, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale.';
e) il comma 1 ter dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
'1 ter. Al fine di assicurare uniformità di trattamento, efficacia ed efficienza, la Giunta regionale approva specifiche linee guida, sulla base di costi omogenei, per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f bis), e al comma 1 bis 1 del presente articolo. Le linee guida definiscono, in particolare, nelle more del riordino degli ambiti territoriali di riferimento per i piani di zona di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale), le modalità di coinvolgimento degli enti del sistema sociosanitario relative alla funzione di competenza regionale e, più in generale, volte a soddisfare esigenze di raccordo e coordinamento.'.
2. In prosecuzione del percorso di riordino delle funzioni provinciali avviato con la legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni'), il personale a tempo indeterminato delle province e della Città metropolitana di Milano preposto allo svolgimento di funzioni inerenti ai servizi per gli studenti con disabilità confluisce, previo accordo con gli enti interessati e nel rispetto di quanto previsto dal punto 15 dell'accordo sancito in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 56/2014, in apposito elenco della dotazione organica regionale, al fine di garantire l'adeguato svolgimento delle funzioni di cui alle lettere f bis) e f ter) dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 19/2007, come sostituite dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo.
3. Agli oneri finanziari derivanti dalle modifiche alla l.r. 19/2007 introdotte dal comma 1, lettere a) e d), del presente articolo si fa fronte con le risorse statali di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge di stabilità 2016') e, in caso di insufficienza delle stesse, con eventuali risorse regionali. A tal fine per l'anno 2017 la missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", programma 6 "Servizi ausiliari all'istruzione" è incrementata di euro 8.500.000,00 a fronte di riduzione di euro 3.500.000,00 della missione 12, programma 5 - Titolo 1 spese correnti e di euro 5.000.000,00 della missione 15, programma 1 - Titolo 1 spese correnti; per gli esercizi successivi al 2017 si provvederà con le risorse stanziate annualmente con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
4. La prosecuzione del percorso di cui al comma 2 non comporta ulteriori oneri per la finanza pubblica. I relativi profili finanziari sono definiti con apposite intese con le province e la Città metropolitana di Milano.
5. Le risorse relative allo svolgimento dei servizi di cui al comma 1 bis 1 dell'articolo 6 della l.r. 19/2007, come introdotto dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo, sono assegnate ai comuni e destinate esclusivamente allo svolgimento dei servizi stessi.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia