Legge Regionale
17 luglio 2017
, n. 19
Gestione faunistico - venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti
(BURL n. 29 suppl. del 21 Luglio 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-07-17;19
Art. 7
(Attività di recupero degli ungulati feriti)
1. L'attività di recupero degli ungulati feriti è svolta dai servizi di vigilanza venatoria dipendenti dalle Province e dalla Città metropolitana, che possono avvalersi di conduttori di cani da traccia abilitati previa frequenza di apposito corso e superamento di prova d'esame. Sono valide le abilitazioni già conseguite dai conduttori iscritti agli specifici albi. L'attività di recupero non costituisce azione di caccia e si configura come servizio di tutela e gestione delle popolazioni degli ungulati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia