Legge Regionale 6 novembre 2017 , n. 24

Interventi regionali di aiuto e assistenza alle vittime del terrorismo e di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i processi di radicalizzazione violenta

(BURL n. 45, suppl. del 09 Novembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-11-06;24

Art. 2
(Beneficiari degli interventi)
1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, concorre, con interventi di assistenza e di aiuto, anche non economico, al sostegno delle persone fisiche, residenti sul territorio regionale, vittime di un atto terroristico compiuto sul territorio nazionale o extranazionale, e dei loro familiari.
2. La Regione può, altresì, erogare contributi o altre misure di assistenza anche a favore degli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, aventi sede legale o operativa sul territorio regionale, che abbiano subito danni alle rispettive attività in conseguenza di un atto terroristico compiuto sul territorio nazionale o extranazionale. Al di fuori del territorio regionale, sono esclusivamente riconosciuti i danni subiti dalle attività direttamente connesse a quelle della sede legale o operativa presente sul territorio regionale.
3. La Regione promuove, in particolare a favore del sistema scolastico e universitario, nonché degli operatori di polizia locale e delle realtà del terzo settore che si occupano di integrazione e prevenzione, attività di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i fenomeni ed i processi di radicalizzazione violenta.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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