Legge Regionale
6 novembre 2017
, n. 24
Interventi regionali di aiuto e assistenza alle vittime del terrorismo e di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i processi di radicalizzazione violenta
(BURL n. 45, suppl. del 09 Novembre 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-11-06;24
Art. 4
(Contributi a favore delle vittime del terrorismo)
1. La Regione prevede a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, a titolo assistenziale, l'erogazione di contributi per la sola copertura delle spese, non assistite da forme assicurative o da altre misure di ristoro di analoga natura, conseguenti e connesse all'atto terroristico.
2. La Giunta regionale determina gli importi massimi, le tipologie di danno e di spesa ammissibili, le modalità, i termini e le condizioni per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonché le procedure per la gestione operativa del fondo di cui all'articolo 7, comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia