Legge Regionale 12 dicembre 2017 , n. 35

Disposizioni in materia di agricoltura sociale

(BURL n. 50, suppl. del 15 Dicembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-12;35

Art. 3
(Ambiti di attività e modalità operative)(3)
1. Le attività dell'agricoltura sociale, in applicazione agli strumenti di programmazione agricola, sociale e socio-sanitaria regionale, sono indirizzate a politiche attive per:
a) l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati quali ex-detenuti, detenuti in semi-libertà, soggetti con problemi di dipendenze quali alcolisti e tossicodipendenti, ex-alcolisti, ex-tossicodipendenti, malati psichici, persone diversamente abili, minori a rischio di devianza, nonché il reinserimento di giovani con disoccupazione di lungo periodo, attraverso assunzioni, tirocini, formazione professionale aziendale;
b) l'assistenza e la riabilitazione delle persone con disabilità fisica o psichica attraverso attività terapeutiche o di coterapia quali ortoterapia, pet-therapy, ippoterapia, onoterapia;
c) la fornitura di servizi e prestazioni educative, formative, sociali e rigenerative e di accoglienza rivolte a persone e fasce fragili di popolazione o con particolari esigenze quali anziani, bambini, minori e giovani con difficoltà nell'apprendimento, in condizioni di particolare disagio familiare o a rischio di devianza, disoccupati di lungo corso, nuove povertà, nonché azioni e attività volte a promuovere forme di benessere personale e relazionale quali agri-asili, agri-nidi, centri per l'infanzia con attività ludiche e di aggregazione mirate alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli, alloggi sociali 'social housing' e comunità residenziali 'cohousing' al fine di fornire esperienze di crescita e integrazione sociale;(4)
d) la promozione di progetti di reinserimento e reintegrazione sociale di minori e adulti.
2. Gli interventi di cui alla presente legge sono realizzati attraverso il coinvolgimento delle istituzioni operanti nel terzo settore e la collaborazione con i servizi sociosanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio, secondo il principio di sussidiarietà, nonché, previa intesa, in collaborazione con l'autorità giudiziaria.
3. Le iniziative di riabilitazione, formazione, tirocinio, orientamento, educative e assistenziali a favore dei soggetti di cui al comma 1 sono attivate in conformità alla normativa e alla programmazione regionale, nonché ai piani di zona di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario).
4. Le fattorie sociali, così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono lo strumento per l'attuazione delle politiche di settore a sostegno dell'agricoltura sociale di Regione Lombardia, nonché i soggetti coinvolti nella programmazione dei piani di zona dei servizi sociali e socio-sanitari.
NOTE:
3. La rubrica è stata sostituita dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 22. Torna al richiamo nota
4. La lettera è stata modificata dall'art. 6, comma 1, lett. c) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 22. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi