Legge Regionale
12 dicembre 2017
, n. 36
Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza dei servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione
(BURL n. 50, suppl. del 15 Dicembre 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-13;34
Art. 2
(Modifiche all’articolo 13 della l.r. 1/2012 in tema di conferenza di servizi)
1. All'articolo 13 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1è sostituito dal seguente:
'1. La conferenza di servizi, strumento di accelerazione e semplificazione dell'attività amministrativa nei procedimenti regolati ai sensi delle leggi regionali ovvero di competenza della Regione, è disciplinata dagli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente nel rispetto degli esiti della stessa conferenza, costituisce il provvedimento conclusivo del procedimento e, fatto salvo quanto previsto al comma 1 quater del presente articolo e all'articolo 14 bis, comma 5, terzo periodo, della legge 241/1990, produce gli effetti di cui all'articolo 14 quater, comma 1, della stessa legge 241/1990.';
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
'1 bis. Il rappresentante unico della Regione di cui all'articolo 14 ter, comma 3, della legge 241/1990è individuato, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 14 ter, tra i dirigenti delle direzioni regionali competenti per le materie interessate dall'oggetto della conferenza di servizi, ed è designato con decreto del Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, sulla base di criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono indicate altresì le modalità per consentire l'espressione, da parte del rappresentante unico, della posizione univoca e vincolante regionale in conferenza di servizi. Sono fatte salve le disposizioni sull'individuazione del rappresentante unico della Regione di cui all'articolo 2, comma 7 sexies, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale), per i progetti assoggettati a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale.
1 ter. Nel caso in cui la partecipazione della Regione alla conferenza di servizi comporti l'espressione di un unico atto di assenso, comunque denominato, il rappresentante unico della Regione è individuato nel dirigente regionale competente per materia, senza necessità di previa designazione da parte del Segretario generale di cui al comma 1 bis.
[1 quater. Qualora la determinazione da assumere in conferenza di servizi presupponga o implichi anche l'adozione di un provvedimento di competenza di un organo di indirizzo politico, tale provvedimento è acquisito prima della convocazione della conferenza di servizi o successivamente alla determinazione motivata di conclusione della stessa conferenza. In caso di acquisizione successiva del provvedimento di cui al precedente periodo, l'efficacia della determinazione di conclusione della conferenza di servizi è sospesa nelle more della formalizzazione dello stesso provvedimento.](2)
1 quinquies. Gli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006, designano i propri rappresentanti unici in conferenza di servizi, secondo le rispettive modalità organizzative. Nei casi in cui gli enti del sistema regionale operino come amministrazioni riconducibili alla Regione ai sensi dell'articolo 14 ter, comma 5, della legge 241/1990, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 bis a 1 quater.
1 sexies. Spetta al rappresentante unico della Regione proporre opposizione, previa deliberazione della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 14 quinquies, comma 2, della legge 241/1990.
1 septies. In caso di conferenza di servizi riguardante un procedimento di cui al comma 1, soggetto ad autorizzazione unica ambientale, si applicano i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).
1 octies. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità per la gestione telematica delle conferenze di servizi per i procedimenti di cui al comma 1.';
1 ter. Nel caso in cui la partecipazione della Regione alla conferenza di servizi comporti l'espressione di un unico atto di assenso, comunque denominato, il rappresentante unico della Regione è individuato nel dirigente regionale competente per materia, senza necessità di previa designazione da parte del Segretario generale di cui al comma 1 bis.
[1 quater. Qualora la determinazione da assumere in conferenza di servizi presupponga o implichi anche l'adozione di un provvedimento di competenza di un organo di indirizzo politico, tale provvedimento è acquisito prima della convocazione della conferenza di servizi o successivamente alla determinazione motivata di conclusione della stessa conferenza. In caso di acquisizione successiva del provvedimento di cui al precedente periodo, l'efficacia della determinazione di conclusione della conferenza di servizi è sospesa nelle more della formalizzazione dello stesso provvedimento.](2)
1 quinquies. Gli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006, designano i propri rappresentanti unici in conferenza di servizi, secondo le rispettive modalità organizzative. Nei casi in cui gli enti del sistema regionale operino come amministrazioni riconducibili alla Regione ai sensi dell'articolo 14 ter, comma 5, della legge 241/1990, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 bis a 1 quater.
1 sexies. Spetta al rappresentante unico della Regione proporre opposizione, previa deliberazione della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 14 quinquies, comma 2, della legge 241/1990.
1 septies. In caso di conferenza di servizi riguardante un procedimento di cui al comma 1, soggetto ad autorizzazione unica ambientale, si applicano i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).
1 octies. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità per la gestione telematica delle conferenze di servizi per i procedimenti di cui al comma 1.';
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
'3. Restano escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le conferenze di servizi istruttorie, finalizzate all'esame contestuale di più interessi coinvolti in un unico procedimento o in più procedimenti amministrativi connessi. Tali conferenze, non obbligatorie, si svolgono secondo procedure semplificate, anche per via telematica, stabilite nella prima riunione di ciascuna conferenza.';
e) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
'4. Le procedure di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990 e al presente articolo si applicano, fra l'altro, alle conferenze di sevizi relative all'installazione e all'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti, di cui agli articoli 83, 87 e 90 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), e agli impianti di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti).
4 bis. Sono fatte salve le previsioni sulla conferenza di servizi in materia di autorizzazioni di grandi strutture di vendita, di cui agli articoli 6 e 7 della l.r. 6/2010.'.
4 bis. Sono fatte salve le previsioni sulla conferenza di servizi in materia di autorizzazioni di grandi strutture di vendita, di cui agli articoli 6 e 7 della l.r. 6/2010.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia