Legge Regionale 25 gennaio 2018 , n. 6

Promozione e valorizzazione del termalismo lombardo

(BURL n. 5, suppl. del 29 Gennaio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-01-25;6

Art. 3
(Accordi di partenariato per il termalismo)
1. Al fine di valorizzare le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l'attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività dell'offerta termale lombarda, la Regione promuove la definizione di appositi accordi di partenariato ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e di attrattività del territorio lombardo). A detti accordi può sempre aderire Regione Lombardia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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