Legge Regionale
25 gennaio 2018
, n. 6
Promozione e valorizzazione del termalismo lombardo
(BURL n. 5, suppl. del 29 Gennaio 2018 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-01-25;6
Art. 4
(Osservatorio sul termalismo lombardo)
1. È istituito presso la direzione generale Welfare, con delibera della Giunta regionale da sottoporre al parere della competente commissione consiliare, l'Osservatorio sul termalismo lombardo.
2. Fanno parte dell'Osservatorio:
b) gli assessori regionali competenti in materia di turismo, di ambiente e di difesa del suolo o un loro delegato;(2)
c) un rappresentante dei sindaci dei comuni nei quali sono presenti una o più concessioni minerarie per acque termali o sedi di stabilimenti termali;
3. L'Osservatorio sul termalismo lombardo opera come organo tecnico-consultivo e propositivo in relazione alle finalità di cui alla presente legge. In particolare all'Osservatorio spetta:
b) formulare proposte operative per interventi diretti a potenziare e qualificare l'offerta termale anche dal punto di vista turistico;
c) fornire dati, informazioni, elaborazioni e analisi di supporto ai processi decisionali relativamente alle attività previste all'articolo 6 della presente legge;
4. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con la deliberazione di cui al comma 1.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia