Legge Regionale 25 gennaio 2018 , n. 6

Promozione e valorizzazione del termalismo lombardo

(BURL n. 5, suppl. del 29 Gennaio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-01-25;6

Art. 7
(Vigilanza, controllo e autocontrollo degli stabilimenti termali)
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività degli stabilimenti termali di cui alla presente legge sono svolte dall'Agenzia di tutela della salute (ATS) territorialmente competente.
2. Ogni stabilimento termale deve dotarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di un piano di autocontrollo costantemente aggiornato quale parte integrante del regolamento sanitario interno dello stabilimento termale. Il piano deve prevedere procedure o istruzioni operative atte a:
a) individuare un sistema di monitoraggio per verificare l'efficiente ed efficace attuazione delle procedure o delle istruzioni operative, stabilendo limiti critici in determinati punti di controllo che differenziano l'accettabilità o l'inaccettabilità della qualità delle acque, ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati e applicando procedure di sorveglianza efficaci nei punti di controllo;
b) stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che un determinato punto non è sotto controllo;
c) predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dello stabilimento termale, al fine di dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere a) e b).
3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, emana i requisiti per la costruzione, la manutenzione, la gestione, il controllo e la sicurezza, ai fini igienico-sanitari, delle piscine termali e delle piscine alimentate con acqua termale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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