Legge Regionale 25 gennaio 2018 , n. 6

Promozione e valorizzazione del termalismo lombardo

(BURL n. 5, suppl. del 29 Gennaio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-01-25;6

Art. 8
(Il direttore sanitario)
1. Gli stabilimenti termali devono dotarsi del direttore sanitario, preferibilmente specializzato in idrologia medica o in medicina termale ai sensi dell'articolo 7 della legge 323/2000, idroterapia, terapia fisica, igiene o altra branca medica correlata alle patologie per le quali le acque termali hanno efficacia terapeutica.
2. Il direttore sanitario è responsabile dell'organizzazione e del buon funzionamento delle strutture e degli strumenti sanitari utilizzati, dei servizi igienico-sanitari, della corretta erogazione delle prestazioni sanitarie e vigila sull'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di stabilimenti termali.
3. Il direttore sanitario in particolare:
a) assicura che ai singoli servizi sia preposto personale sanitario, tecnico e medico fornito dei titoli indispensabili per l'esercizio delle singole attività professionali;
b) si accerta del funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nello stabilimento termale;
c) effettua il controllo dei servizi e in particolare di quelli di disinfezione e sterilizzazione;
d) raccoglie e coordina i dati statistici relativi alle cure termali erogate.
4. Per lo svolgimento della funzione di direttore sanitario è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sanità.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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