Legge Regionale
25 gennaio 2018
, n. 6
Promozione e valorizzazione del termalismo lombardo
(BURL n. 5, suppl. del 29 Gennaio 2018 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-01-25;6
Art. 8
(Il direttore sanitario)
1. Gli stabilimenti termali devono dotarsi del direttore sanitario, preferibilmente specializzato in idrologia medica o in medicina termale ai sensi dell'articolo 7 della legge 323/2000, idroterapia, terapia fisica, igiene o altra branca medica correlata alle patologie per le quali le acque termali hanno efficacia terapeutica.
2. Il direttore sanitario è responsabile dell'organizzazione e del buon funzionamento delle strutture e degli strumenti sanitari utilizzati, dei servizi igienico-sanitari, della corretta erogazione delle prestazioni sanitarie e vigila sull'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di stabilimenti termali.
3. Il direttore sanitario in particolare:
a) assicura che ai singoli servizi sia preposto personale sanitario, tecnico e medico fornito dei titoli indispensabili per l'esercizio delle singole attività professionali;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia