Legge Regionale 25 gennaio 2018 , n. 6

Promozione e valorizzazione del termalismo lombardo

(BURL n. 5, suppl. del 29 Gennaio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-01-25;6

Art. 10
(Attività non termali)
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 323/2000, gli stabilimenti termali possono erogare, in appositi e distinti locali, prestazioni e trattamenti di carattere estetico o cosmetico, fatto salvo il rispetto del regolamento regionale 22 marzo 2016, n. 5 (Disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'articolo 21-bis della l.r. 73/1989) e nel rispetto dell'articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8, 'Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda', e 2 febbraio 2010, n. 6, 'Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere').
2. Gli stabilimenti termali possono commercializzare anche prodotti non legati alle proprietà terapeutiche delle acque termali nel rispetto delle vigenti normative di settore.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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