Legge Regionale
25 gennaio 2018
, n. 6
Promozione e valorizzazione del termalismo lombardo
(BURL n. 5, suppl. del 29 Gennaio 2018 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-01-25;6
Art. 11
(Sviluppo turistico del settore termale)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, la Regione:
a) promuove, anche con l'utilizzo di appositi strumenti di comunicazione e in collaborazione con Explora S.C.p.A, in attuazione dell'articolo 3 della l.r. 27/2015, il turismo termale lombardo favorendo il partenariato locale in un contesto omogeneo e integrato con gli aspetti tradizionali, storici, culturali, ambientali e enogastronomici dei territori termali;
b) favorisce iniziative e accordi, anche internazionali, per agevolare la mobilità dei pazienti e dei turisti stranieri verso gli stabilimenti termali lombardi, nel rispetto della normativa statale vigente;
c) favorisce la collaborazione e il coordinamento tra le aziende termali lombarde promuovendo lo sviluppo di un'immagine coordinata del settore termale lombardo e incentivando iniziative consortili o reti d' imprese;
d) definisce le condizioni attraverso cui realizzare l'integrazione delle azioni e delle attività di competenza dei diversi livelli istituzionali, nonché la partecipazione dei privati alla programmazione e alla realizzazione degli interventi;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia