Legge Regionale 25 gennaio 2018 , n. 6

Promozione e valorizzazione del termalismo lombardo

(BURL n. 5, suppl. del 29 Gennaio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-01-25;6

Art. 11
(Sviluppo turistico del settore termale)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, la Regione:
a) promuove, anche con l'utilizzo di appositi strumenti di comunicazione e in collaborazione con Explora S.C.p.A, in attuazione dell'articolo 3 della l.r. 27/2015, il turismo termale lombardo favorendo il partenariato locale in un contesto omogeneo e integrato con gli aspetti tradizionali, storici, culturali, ambientali e enogastronomici dei territori termali;
b) favorisce iniziative e accordi, anche internazionali, per agevolare la mobilità dei pazienti e dei turisti stranieri verso gli stabilimenti termali lombardi, nel rispetto della normativa statale vigente;
c) favorisce la collaborazione e il coordinamento tra le aziende termali lombarde promuovendo lo sviluppo di un'immagine coordinata del settore termale lombardo e incentivando iniziative consortili o reti d' imprese;
d) definisce le condizioni attraverso cui realizzare l'integrazione delle azioni e delle attività di competenza dei diversi livelli istituzionali, nonché la partecipazione dei privati alla programmazione e alla realizzazione degli interventi;
e) fornisce attraverso apposite campagne informative la diffusione della conoscenza delle terme lombarde sotto il profilo di offerta turistica e di proprietà benefiche;
f) prevede particolari campagne informative volte a promuovere le proprietà benefiche dell'acqua termale in occasione del 22 marzo di ogni anno nelle celebrazioni della giornata mondiale dell'acqua, istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite.
2. La Regione favorisce l'abbattimento delle barriere architettoniche negli stabilimenti termali per garantire la piena accessibilità a tutti i cittadini.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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