Legge Regionale 25 gennaio 2018 , n. 6

Promozione e valorizzazione del termalismo lombardo

(BURL n. 5, suppl. del 29 Gennaio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-01-25;6

Art. 13
(Agevolazioni fiscali)
1. Nell'ambito della legge di stabilità annuale vengono individuate forme e strumenti di agevolazioni fiscali a favore delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), che attivano programmi e progetti di particolare rilevanza strategica del termalismo e coerenti con la programmazione regionale.
2. Le agevolazioni previste nel presente articolo operano nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità applicative con riferimenti al regime di aiuto prescelto.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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