Legge Regionale
28 settembre 2018
, n. 13
Istituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo
(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2018 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-09-28;13
Art. 9
(Abrogazioni e disposizioni finali)
1. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di costituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo di cui all'articolo 2, comma 3, sono abrogati:
a) l'articolo 20 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale)(11);
b) la lettera h) del comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e, conseguentemente, la parola 'h)' contenuta nel comma 5 del medesimo articolo(12);
c) le lettere a), b), c) e d) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 13 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2010 ed al bilancio pluriennale 2010/2012 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)(13);
d) le lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 8 e l'articolo 10 della legge regionale 4 giugno 2014, n. 17 (Disciplina del sistema dei controlli interni ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto d'Autonomia)(14);
e) l'articolo 13 della legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità)(15);
f) la legge regionale 17 marzo 2016, n. 5 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione regionale)(16);
g) l'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 34 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2017)(17).
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate dal comma 1, nonché gli atti adottati sulla base delle stesse.
3. Il Presidente e il Consiglio dell'Agenzia Regionale Anti Corruzione (ARAC) in carica alla data di entrata in vigore della presente legge cessano dal proprio incarico alla data di cui al comma 1.
4. Dalla data di cui al comma 1 ogni riferimento all'ARAC di cui alla l.r. 5/2016, al Comitato regionale per la legalità e la trasparenza dei contratti pubblici di cui all'art. 13 della l.r. 17/2015 e al Comitato dei controlli di cui all'art. 20 della l.r. 20/2008, contenuto in leggi, regolamenti o altri atti si intende fatto all'Organismo regionale per le attività di controllo.
5. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 17/2014(18)è inserita la seguente:
'd bis) l'Organismo regionale per le attività di controllo di cui alla legge regionale recante (Istituzione del Organismo regionale per le attività di controllo)'.
6. In sede di prima applicazione l'Organismo regionale per le attività di controllo è costituito entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro trenta giorni dalla data del decreto di costituzione dell'Organismo è adottato il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 2.(19)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia