Legge Regionale 28 novembre 2018 , n. 16

Disposizioni integrative e correttive alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), a seguito della fase sperimentale di attuazione del regolamento regionale 4/2017

(BURL n. 48, suppl. del 30 Novembre 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-11-28;16

Art. 4
1. All'articolo 23 della l.r. 16/2016(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al terzo periodo del comma 3 le parole 'nella misura massima del 20 per cento' sono sostituite dalle seguenti: 'nella misura del 20 per cento';
b) all'ultimo periodo del comma 4 le parole 'e forma per ciascuna unità abitativa una graduatoria la cui validitàè funzionale alla successiva assegnazione' sono sostituite dalle seguenti: 'e forma graduatorie distinte per ente proprietario e riferite a ciascun territorio comunale';
c) al comma 6 dopo le parole 'appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)' sono inserite le seguenti: 'e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 22)';
d) dopo la lettera c) del comma 9 è inserita la seguente:
'c bis) le modalità di assegnazione, a conclusione delle procedure di cui alla lettera c), delle unità abitative non assegnate e di quelle oggetto di sgombero a seguito di occupazione senza titolo, al fine di evitare fenomeni di abusivismo;';
e) alla lettera a) del comma 10 le parole 'genitori separati o divorziati' sono soppresse;
f) alla lettera b) del comma 10 dopo le parole 'presenza di barriere architettoniche' sono inserite le seguenti: ', rilascio della casa coniugale da parte di genitore separato o divorziato';
g) al terzo periodo del comma 13 le parole 'non rinnovabili' sono sostituite dalle seguenti: 'rinnovabili, una sola volta, per un periodo non superiore a dodici mesi'.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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