Legge Regionale
4 dicembre 2018
, n. 17
Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018
(BURL n. 49 suppl. del 06 Dicembre 2018 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-12-04;17
Art. 15
(Modifiche alla l.r. 26/1993)
1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(14) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole 'l'assessore regionale competente' sono inserite le seguenti: 'o suo delegato';
b) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
'b) il Presidente della Provincia di Sondrio o suo delegato;';
c) la lettera h) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
'h) un rappresentante del Comando Regione Carabinieri forestali Lombardia;';
d) dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 3 è inserita la seguente:
'h bis) un rappresentante designato dalle Comunità Montane in rappresentanza dei territori montani.';
e) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
'2. La Consulta è costituita, senza oneri a carico del bilancio regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale tenuto conto delle designazioni pervenute entro trenta giorni dalla richiesta.';
g) al comma 4 dell'articolo 3, le parole 'funzionario del servizio faunistico regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'funzionario della competente struttura';
h) il comma 3 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
'3. L'attività di cui al comma 2 è svolta da personale volontario con qualificata esperienza individuato dai comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia, coadiuvato dagli agenti di vigilanza venatoria dipendenti dalla provincia, ai quali compete la validazione dei censimenti.;'
i) al comma 2 dell'articolo 18, le parole 'con le stesse modalità possono essere revocate qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle specifiche finalità' sono sostituite dalle seguenti: 'qualora non sussistano, per motivazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle specifiche finalità, possono essere revocate o modificate o trasferite con delibera della Giunta regionale, ferme restando le percentuali minime e massime di cui all'articolo 13 comma 3.';
j) al comma 7 dell'articolo 22 le parole 'dopo gli abbattimenti accertati' sono sostituite dalle seguenti ['dopo gli abbattimenti e l'avvenuto recupero'](15);
k) dopo il comma 7 dell'articolo 23, è aggiunto il seguente:
'7 bis. Nell'esercizio della caccia al cinghiale nelle forme collettive della braccata, della girata e della battuta, è obbligatorio per tutti i partecipanti indossare giubbino con pettorale e dorsale di colori ad alta visibilità, nonché copricapo avente medesime caratteristiche.';
l) al comma 2 dell'articolo 25, le parole 'fatta eccezione per i fabbricati rurali' sono sostituite dalle seguenti: 'fatta eccezione, per i fabbricati funzionali all'attività rurale, anche non imprenditoriale, indipendentemente dal classamento catastale degli stessi e con esclusivo riferimento ai capanni attivi anche non continuativamente tra il 5 ottobre 2010 e la data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018';
m) al comma 9 dell'articolo 25, le parole 'cento metri' sono sostituite dalle seguenti: 'duecento metri'(16);
p) al comma 14 dell'articolo 25, le parole 'che, per caso fortuito o per forza maggiore, sia costretto a trovare altro sito' sono sostituite dalle seguenti: 'purché con domanda corredata da quanto previsto dal comma 5';
q) dopo il comma 19 dell'articolo 25, è aggiunto il seguente:
'19 bis. Le distanze di cui al presente articolo devono essere verificate seguendo il profilo morfologico del terreno.';
(16)r) al comma 5 dell'articolo 27, dopo le parole 'con il divieto della caccia vagante oltre il 31 dicembre, fatta eccezione per la caccia al cinghiale' sono aggiunte le seguenti: 'e alla volpe';
s) al primo periodo del comma 7 dell'articolo 28, dopo le parole 'in cui ha la residenza anagrafica' sono aggiunte le seguenti: ', con specifico riferimento all'indirizzo civico in cui risiede';
t) al comma 6 e al comma 9 dell'articolo 30 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'In caso di parità nelle votazioni, il voto del presidente vale doppio.' ;
u) al comma 8 dell'articolo 30 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
'Gli enti o organismi proponenti non possono nominare in seno al comitato di gestione il medesimo membro per più di due volte consecutive.';
v) il comma 15 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:
'15. La Giunta regionale promuove annualmente con le Regioni contigue scambi, secondo criteri di reciprocità, per favorire una equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio di rispettiva competenza e ne dà conto sul calendario venatorio.';
w) al comma 2 dell'articolo 35, le parole 'Fermo restando il numero massimo consentito di giornate di caccia di cui all'articolo 40, comma 13,' sono soppresse;
x) al comma 2.1. dell'articolo 35, le parole 'Fermi restando il numero massimo consentito di giornate di caccia fissato dall'articolo 40, comma 13, e il disposto' sono sostituite dalle seguenti: 'Fermo restando il disposto';
aa) dopo il comma 1 dell'articolo 44, è aggiunto il seguente:
'1 bis. L'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio può essere sostenuto al compimento del diciassettesimo anno di età.';
bb) al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 44, la parola 'rilascio' è sostituita dalla seguente: 'rilascia';
cc) al comma 7 dell'articolo 44, le parole 'della commissione di cui al comma 11' sono sostituite dalle seguenti: 'delle commissioni di cui al comma 1';
ee) il comma 11 dell'articolo 44, è sostituito dal seguente:
'11. Ogni commissione, costituita con decreto del dirigente della competente struttura regionale o della Provincia di Sondrio, è composta:
ff) dopo il comma 11 dell'articolo 44, sono inseriti i seguenti:
'11 bis. Assiste la commissione un funzionario regionale o provinciale in qualità di segretario.
11 ter. Ogni commissione dura in carica cinque anni e comunque fino all'insediamento della nuova.';
11 ter. Ogni commissione dura in carica cinque anni e comunque fino all'insediamento della nuova.';
gg) al comma 13 dell'articolo 44, le parole 'secondo il criterio della residenza anagrafica del candidato' sono soppresse;
hh) dopo il comma 13 dell'articolo 44, è inserito il seguente:
'13 bis. I soggetti che per ragioni di domicilio lavorativo svolgono la loro attività prevalente in una provincia diversa da quella in cui risiedono possono sostenere la prova d'esame per il conseguimento dell'abilitazione venatoria nella provincia ove sono domiciliati e di conseguenza possono inoltrare l'istanza per il rilascio della licenza di porto fucile per uso di caccia alle autorità competenti della provincia ove sono domiciliati.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia