Legge Regionale 4 dicembre 2018 , n. 17

Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018

(BURL n. 49 suppl. del 06 Dicembre 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-12-04;17

Art. 28
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale)(29) sono aggiunti i seguenti:
'4 bis. La Regione, al fine di migliorare la programmazione e il coordinamento degli interventi sociali di competenza dei comuni, promuove la realizzazione e lo sviluppo di strumenti informatici che consentano un interscambio dei dati tra la rete dei servizi sociali e le reti sociosanitaria e sanitaria.
'4 ter. L'interscambio dei dati avviene secondo modalità disciplinate da apposito regolamento che definisce, in particolare, i tipi di dati, le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza appropriate e i diritti dell'interessato secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 2 sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come introdotto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) del 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione del dati)).'.
NOTE:
29. Si rinvia alla l.r. 12 marzo 2008, n. 3, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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