Legge Regionale
6 dicembre 2018
, n. 22
Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato
(BURL n. 50, suppl. del 10 Dicembre 2018 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-12-06;22
Art. 6
(Struttura organizzativa)
2. Il Garante, per l'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi altresì della collaborazione dei soggetti e degli uffici di cui all'articolo 3, comma 3, nonché della polizia locale, previa intesa con i comuni e con le province lombardi.
NOTE:
7. Il comma è stato abrogato dall'art. 7, comma 2, lettera d) della l.r. 8 agosto 2022, n. 18. Vedi comunicato Consiglio regionale 26 marzo 2024 n. 10 (Riorganizzazione degli organi di garanzia regionale), pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 14 del 3 aprile 2024 nonché l'art. 8, comma 4, della l.r. 8 agosto 2022, n. 18.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia