Legge Regionale 28 dicembre 2018 , n. 23

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2019

(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-12-28;23

Art. 2
(Modifiche all’articolo 3 della l.r. 3/2013 e abrogazione dell’articolo 3 della l.r. 6/1995)
1. Alla legge regionale 24 giugno 2013, n. 3 (Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 'Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012', convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 bis dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
'5 bis. Ai soggetti di cui al comma 1 sospesi a norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) è corrisposto, per la durata della sospensione, a decorrere dalla notifica al Consiglio regionale del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al citato art. 8 del d.lgs. 235/2012 o dalla diversa data da questo indicata, esclusivamente un assegno pari all'indennità di carica ridotta del 90 per cento. In caso di applicazione di misure cautelari restrittive della libertà personale tali da impedire l'effettivo esercizio della carica e per tutto il periodo di impedimento, l'assegno di cui al precedente periodo è corrisposto a decorrere dalla data di esecuzione delle misure.';
b) dopo il comma 5 bis dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:
'5 ter. A seguito di cessazione del mandato o sospensione dalla carica di un consigliere regionale, la corresponsione del trattamento economico al consigliere regionale subentrato spetta dalla data della deliberazione del Consiglio regionale che dispone la relativa surroga o sostituzione.'.
2. L'articolo 3 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 6 (Norme di attuazione della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e della legge 12 gennaio 1994, n. 30 concernenti la convalida, la sospensione e la decadenza dalla carica dei consiglieri regionali)(4)è abrogato.
NOTE:
3. Si rinvia alla l.r. 24 giugno 2013, n. 3, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 16 gennaio 1995, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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