Legge Regionale
28 dicembre 2018
, n. 23
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2019
(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2018 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-12-28;23
Art. 3
(Modifiche alla l.r. 20/2017)
1. Alla legge regionale 8 agosto 2017, n. 20 (Attuazione delle leggi regionali e valutazione degli effetti delle politiche regionali per la qualificazione della spesa pubblica e l'efficacia delle risposte ai cittadini)(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 8è inserito il seguente:
'Art. 8 bis
(Premi e riconoscimenti)
1. Per promuovere la cultura e la pratica dell'analisi e della valutazione delle politiche pubbliche, nonché l'attenzione a politiche e interventi attuati dalla Regione Lombardia, in sede di programmazione della valutazione ai sensi dell'articolo 2, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale istituisce premi e riconoscimenti per tesi di laurea magistrale e tesi di dottorato di ricerca finalizzate all'analisi e alla valutazione di politiche regionali, determinando l'ammontare della relativa spesa.';
(Premi e riconoscimenti)
1. Per promuovere la cultura e la pratica dell'analisi e della valutazione delle politiche pubbliche, nonché l'attenzione a politiche e interventi attuati dalla Regione Lombardia, in sede di programmazione della valutazione ai sensi dell'articolo 2, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale istituisce premi e riconoscimenti per tesi di laurea magistrale e tesi di dottorato di ricerca finalizzate all'analisi e alla valutazione di politiche regionali, determinando l'ammontare della relativa spesa.';
b) dopo l'articolo 9è aggiunto il seguente:
'Art. 9 bis
(Disposizioni finanziarie)
1. Alle spese previste dall'articolo 8 bis della presente legge si provvede con le somme stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo' - programma 01 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale, nell'ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale a decorrere dall'esercizio finanziario 2019 e successivi.'.
(Disposizioni finanziarie)
1. Alle spese previste dall'articolo 8 bis della presente legge si provvede con le somme stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo' - programma 01 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale, nell'ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale a decorrere dall'esercizio finanziario 2019 e successivi.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia