Legge Regionale 28 dicembre 2018 , n. 23

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2019

(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-12-28;23

Art. 4
(Modifiche alla l.r. 18/2015)
1. Alla legge regionale 1 luglio 2015, n. 18 (Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, sociali periurbani, urbani e collettivi)(6) sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel titolo della legge, al comma 1 dell'articolo 1, alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 5, le parole 'sociali periurbani' sono soppresse;
b) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 e la lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 sono soppresse;
c) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole 'agglomerato cittadino' sono inserite le seguenti: 'o nelle aree periferiche delle città' e le parole 'anch'essi possono essere individuati come possibile strumento di aggregazione sociale' sono soppresse;
d) al comma 1 dell'articolo 4, le parole 'di durata almeno triennale' sono soppresse e dopo le parole 'agli alunni' sono inserite le seguenti: 'dei nidi e';
e) ai commi 3 e 6 dell'articolo 5, le parole 'sociali periurbani e' sono soppresse;
f) il comma 1 dell'articolo 6è sostituito dal seguente:
'1. La Regione concede contributi per la realizzazione degli orti di cui all'articolo 1, secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale.';
g) i commi 2, 3 e 5 dell'articolo 6 sono abrogati;
h) il comma 4 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
'4. I contributi di cui al comma 1 possono coprire fino al 50 per cento delle spese ammissibili.';
i) al comma 6 dell'articolo 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'nei tre anni precedenti.';
j) al comma 1 dell'articolo 7, le parole 'da Regione Lombardia' sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti: 'secondo le indicazioni della Giunta regionale.';
k) il comma 2 dell'articolo 7è sostituito dal seguente:
'2. La Regione può organizzare e promuovere azioni di comunicazione al fine di valorizzare le esperienze più significative.';
l) l'articolo 8è sostituito dal seguente:
'Art. 8
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per le misure di sostegno previste all'articolo 6, quantificate in euro 65.000,00 nel 2019 ed euro 150.000,00 nel 2020, si fa fronte con le risorse stanziate alla Missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca' - Programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale 2019-2021.
2. A partire dagli anni successivi al 2020 le spese di cui al comma 1 sono rifinanziate con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.'.
NOTE:
6. Si rinvia alla l.r. 1 luglio 2015, n. 18, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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