Legge Regionale
28 dicembre 2018
, n. 23
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2019
(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2018 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-12-28;23
Art. 7
(Modifiche alla l.r. 33/2015)
1. Alla legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
'2. La Giunta regionale promuove lo sviluppo dell'interoperabilità tra sistemi informativi per consentire la gestione informatica delle pratiche sismiche in coordinamento con la rete degli sportelli unici e con le strutture comunali competenti in materia sismica e urbanistica.';
2. Alle spese per lo sviluppo dell'interoperabilità tra sistemi informativi integrati finalizzato alla gestione informatica delle pratiche sismiche, di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 33/2015, come modificata dal comma 1 del presente articolo, quantificate in euro 80.000,00 per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 11 'Soccorso Civile' - Programma 02 'Interventi a seguito di calamità naturali' - Titolo 1 'Spese correnti', dello stato di previsione delle spese del bilancio per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia