Legge Regionale 28 dicembre 2018 , n. 23

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2019

(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-12-28;23

Art. 9
(Modifiche alla l.r. 26/2003)
1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(11) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 dell'articolo 22 sono inseriti i seguenti:
'2 bis. La Regione e gli enti locali prevedono una progressiva dismissione, nell'ambito del servizio della ristorazione collettiva e dell'approvvigionamento della fornitura di derrate alimentari, dei prodotti monouso, come stoviglie e posate, in plastica, sostituendoli con prodotti riutilizzabili, biodegradabili o riciclabili.
2 ter. La Regione prevede incentivi per gli enti locali che provvedono, nell'ambito del servizio della ristorazione collettiva delle mense scolastiche e della fornitura di derrate alimentari, all'approvvigionamento di beni attraverso prodotti riutilizzabili, biodegradabili o riciclabili in luogo dei prodotti monouso in plastica, anche ai fini dell'educazione ambientale.';
b) dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 43 è inserita la seguente:
'b bis) le autorizzazioni allo scarico di acque reflue non recapitanti in rete fognaria e le relative funzioni di controllo, fatte salve le attività di controllo ambientale di competenza dell'ARPA, con applicazione delle sanzioni amministrative previste in caso di inosservanza delle disposizioni di legge;';
c) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 48 dopo le parole 'servizio idrico integrato' sono aggiunte le seguenti: ', nonché del regolamento del servizio';
d) dopo la lettera i) del comma 2 dell'articolo 48 è inserita la seguente:
'i bis) le funzioni di controllo relative alle autorizzazioni di cui alla lettera i), fatte salve le attività di controllo ambientale di competenza dell'ARPA, con applicazione delle sanzioni amministrative previste in caso di inosservanza delle disposizioni di legge;';
e) dopo la lettera j) del comma 2 dell'articolo 48 è aggiunta la seguente:
'j bis) l'approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi di cui all'articolo 126 del d.lgs. 152/2006 previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito, ivi compresi i progetti recanti modifiche agli impianti esistenti.';
f) dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 52 è aggiunta la seguente:
'f bis) delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, di cui all'articolo 48, comma 2, lettera j bis).';
g) dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:
'Art. 55 bis
(Norma di rinvio)
1. Ove non diversamente disposto, ogni rinvio al d.lgs. 152/1999 contenuto nella presente legge deve intendersi riferito, in quanto compatibile e fatti salvi gli effetti prodotti, al d.lgs. 152/2006.'.
NOTE:
11. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi