Legge Regionale
28 dicembre 2018
, n. 23
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2019
(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2018 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-12-28;23
Art. 10
(Modifica dell’articolo 22 ter della l.r. 86/1983)
1. Al comma 4 dell'articolo 22 ter della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale)(12), le parole 'enti locali interessati dal parco;' sono sostituite dalle seguenti: 'enti locali interessati dal parco. Per i parchi classificati anche agricoli, di cui all'allegato A, escluso il Parco Agricolo Sud Milano, un ulteriore membro è eletto dalla comunità del parco su designazione congiunta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale; in caso di parità conseguita nella votazione delle determinazioni di competenza dei consigli di gestione di cui al presente periodo, prevale il voto del presidente.'.
2. La modifica dell'articolo 22 ter della l.r. 86/1983, di cui al comma 1, si applica dal primo rinnovo dei consigli di gestione dei parchi interessati successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla data di cui al precedente periodo gli statuti dei parchi interessati si intendono automaticamente adeguati, rispetto alla composizione dei rispettivi consigli di gestione, a quanto previsto al comma 1.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia