Legge Regionale
28 dicembre 2018
, n. 23
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2019
(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2018 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-12-28;23
Art. 11
(Disposizioni per lo sviluppo del territorio montano. Modifiche alla l.r. 25/2007, alla l.r. 19/2015 e alla l.r. 40/2017)
1. Alla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani)(13) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
'3. Le risorse del fondo regionale per la montagna sono riservate ai territori dei comuni inclusi nelle zone omogenee delimitate ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali).';
b) al comma 4 dell'articolo 4 le parole ', a seguito dell'approvazione di progetti coerenti con le linee di indirizzo contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR)' sono soppresse;
d) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
'2. La Giunta regionale, entro nove mesi dall'approvazione del PRS, stabilisce:
a) gli obiettivi della programmazione regionale in favore dei territori montani, le azioni che rivestono importanza strategica e le modalità di finanziamento degli interventi, con aggiornamento mediante il DEFR;
b) le modalità e i criteri per la destinazione del fondo regionale per la montagna ai territori interessati, anche sulla base di indicatori di disagio appositamente individuati.';
a) gli obiettivi della programmazione regionale in favore dei territori montani, le azioni che rivestono importanza strategica e le modalità di finanziamento degli interventi, con aggiornamento mediante il DEFR;
b) le modalità e i criteri per la destinazione del fondo regionale per la montagna ai territori interessati, anche sulla base di indicatori di disagio appositamente individuati.';
e) il comma 3 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
'3. Con provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla deliberazione di cui al comma 2, la Giunta regionale avvia la manifestazione d'interesse per la presentazione dei progetti di sviluppo di cui all'articolo 4, comma 1, da finanziare nel triennio di riferimento, aventi valenza sovracomunale e carattere strategico; con lo stesso provvedimento sono definite la disciplina generale per la predisposizione e la presentazione dei progetti di sviluppo, per la valutazione, secondo quanto stabilito ai sensi del comma 2, e l'approvazione, da parte della Regione, dei progetti presentati, nonché le conseguenze in caso di inadempimento o mancata realizzazione dei progetti nei termini stabiliti. Le proposte di progetto di sviluppo sono presentate, di norma, dalle comunità montane territorialmente interessate, previo coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3. I progetti possono essere presentati anche nell'ambito degli strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale) o dei patti territoriali di cui alla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 40 (Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dei territori montani interessati da impianti di risalita e dalle infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio).';
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 40 (Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dei territori montani interessati da impianti di risalita e dalle infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio)(14)è aggiunto il seguente:
'5 bis. Per il finanziamento dei patti territoriali riferiti a progetti di sviluppo degli obiettivi di promozione definiti ai sensi della presente legge, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani), la Regione può riservare anche una quota del fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 4 della stessa l.r. 25/2007.'.
3. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni')(15) le parole 'dell'articolo 4 della l.r. 25/2007,' sono soppresse.
4. Alle spese derivanti dalle modifiche apportate alla l.r. 25/2007 e alla l.r. 40/2017 dal presente articolo, previste in euro 11.273.000,00 per il 2019 e in euro 13.000.000,00 per ciascun anno del biennio 2020-2021, si provvede per pari importo con le risorse stanziate alla Missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente' - Programma 07 'Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2019-2021.
5. Alle spese di cui al comma 4, incluse nella tabella A allegata alla legge regionale recante 'Legge di stabilità 2019-2021', è assicurata la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio della manovra finanziaria 2019-2021, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia