Legge Regionale 28 dicembre 2018 , n. 23

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2019

(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-12-28;23

Art. 14
(Modifiche alla l.r. 21/2013)
1. Alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 21 (Misure a favore dei contratti e degli accordi sindacali di solidarietà)(19) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:
'a) le imprese mediante interventi per la gestione operativa e organizzativa dei contratti e degli accordi di solidarietà o per l'innovazione del mercato del lavoro di cui all'articolo 17 quinquies della l.r. 22/2006;';
b) al comma 4 dell'articolo 2, le parole 'dell'Agenzia regionale per l'istruzione, la formazione ed il lavoro (ARIFL)' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS Lombardia)';
c) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, le parole 'quando la riduzione d'orario è almeno del 40 per cento del normale orario di lavoro' sono soppresse;
d) al comma 1 dell'articolo 4, la cifra '100.000,00' è sostituita dalla seguente: '200.000,00' e le parole 'del regime de minimis previsto dalla' sono sostituite dalla seguente: 'della';
e) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4, la parola 'ARIFL' è sostituita dalle seguenti: 'PoliS Lombardia';
f) dopo il comma 2 dell'articolo 4 è inserito il seguente:
'2 bis. Con la medesima deliberazione di cui al comma 2 si provvede agli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).;'
g) dopo l'articolo 5è inserito il seguente:
'Art. 5 bis
(Contributi di solidarietà)
1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 44, comma 6 bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e secondo le indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS, a concludere i procedimenti amministrativi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga relativi alle annualità 2014-2015-2016, in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2019', compresi quelli per i quali, allo scadere del termine indicato nella deliberazione di cui al comma 2, non sia stata presentata da parte delle aziende all'INPS la specifica rendicontazione, e a far cessare gli effetti finanziari dei relativi decreti dirigenziali di autorizzazione, fatte salve le situazioni pendenti o di contenzioso.
2. La deliberazione adottata in attuazione di quanto previsto al comma 1 contiene l'indicazione di un termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione entro il quale le aziende possono completare la presentazione all'INPS della rendicontazione.
3. Per i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga non erogati dall'INPS a fronte di rendicontazione presentata dopo la conclusione dei procedimenti di cui al comma 1, e comunque entro i termini di prescrizione, le aziende interessate possono inviare alla Regione una specifica richiesta per consentire ai lavoratori destinatari dei suddetti trattamenti di beneficiare del contributo di solidarietà.
4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi secondo modalità definite dalla Giunta regionale sulla base di una convenzione stipulata con l'INPS e nei limiti dell'importo fissato dal decreto regionale di autorizzazione di cassa integrazione guadagni in deroga per i periodi per i quali i dipendenti non hanno percepito il trattamento.
5. Alle spese derivanti dai contributi di cui al comma 3 si fa fronte, ai sensi dell'articolo 44, comma 6 bis, del d.lgs. 148/2015, mediante accantonamento di quota parte dei residui determinati dall'INPS sulla base delle risorse erogate a seguito della specifica rendicontazione delle aziende.';
h) dopo il comma 3 dell'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:
'3 bis. Alle spese derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 4 si fa fronte nel 2019 fino a un massimo di euro 2.848.460,00 con le risorse regionali già trasferite e appostate sul bilancio di PoliS Lombardia.

3 ter. A decorrere dal 2020 le spese di cui al comma 3 bis sono determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari nell'ambito delle disponibilità delle risorse della Missione 15 'Politiche per il Lavoro e Formazione' - Programma 03 'Sostegno all'occupazione' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale.'.
NOTE:
19. Si rinvia alla l.r. 24 dicembre 2013, n. 21, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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