Legge Regionale 18 giugno 2019 , n. 11

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)

(BURL n. 25, suppl. del 21 Giugno 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-06-18;11

Art. 3
(Norme transitorie)
1. Ai florovivaisti è concesso un termine di dodici mesi a partire dal primo gennaio successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) della presente legge per adeguarsi ai parametri di cui all'articolo 75 ter, comma 1, della l.r. 31/2008.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti relativi alle fattorie didattiche adottati alla data di entrata in vigore della presente legge in base all'articolo 8 ter della l.r. 31/2008.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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