Legge Regionale
6 agosto 2019
, n. 15
Assestamento al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali
(BURL n. 32, suppl. del 09 Agosto 2019 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-08-06;15
Art. 13
(Modifica alla l.r. 19/2008)
1. Al comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)(8)è apportata la seguente modifica:
a) le parole 'Lo Statuto stabilisce gli effetti, anche sanzionatori, del recesso di un comune prima della scadenza del termine di durata dell'unione' sono sostituite dalle seguenti: 'E' in ogni caso concessa al comune partecipante la facoltà di recesso unilaterale dall'unione con atto approvato dal consiglio comunale e senza alcun effetto sanzionatorio. Fermi restando la disciplina statale relativa alle unioni di comuni e alla gestione associata obbligatoria tra comuni nonché quanto previsto all'articolo 17 della presente legge, il comune che recede dall'unione può stipulare convenzioni con la stessa unione o con i comuni a essa aderenti per l'esercizio associato di funzioni o servizi.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia