Legge Regionale 6 agosto 2019 , n. 15

Assestamento al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 32, suppl. del 09 Agosto 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-08-06;15

Art. 18
(Modifiche agli artt. 17, 57, 60 e 67 della l.r. 6/2012)
1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)(14) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) del comma 4 dell'articolo 17 è abrogata;
b) al comma 3 dell'articolo 57, dopo la parola 'disciplina' sono inserite le seguenti: 'del servizio di navigazione sul sistema dei Navigli lombardi,';
c) al comma 4 dell'articolo 60, le parole 'entro diciotto mesi dall'approvazione dei criteri di cui all'articolo 17, comma 2' sono sostituite dalle seguenti: 'entro il 30 giugno 2020';
d) al comma 5 dell'articolo 60 sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'inizio del comma è inserito il seguente periodo: 'Le Agenzie per il trasporto pubblico locale approvano i sistemi tariffari integrati del bacino di mobilità, previsti dal regolamento di cui all'articolo 44, entro il 31 ottobre 2019.';
2) le parole ', ove costituite,' sono soppresse.
e) al comma 6 dell'articolo 60 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo periodo le parole 'del 10 per cento' sono sostituite dalle seguenti: 'del 25 per cento';
2) al secondo periodo le parole 'possono assicurare' sono sostituite dalla seguente: 'assicurano' e le parole 'o procedere alla razionalizzazione dei servizi stessi' sono soppresse;
f) al comma 7 dell'articolo 60 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo periodo dopo le parole 'sottoscritti dagli enti locali' sono inserite le seguenti: 'partecipanti alle Agenzie';
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: 'In caso di mancato completamento degli adempimenti necessari a realizzare il subentro di cui al primo periodo entro il 31 dicembre 2019, l'Agenzia provvede alla sospensione delle relative erogazioni fino all'avvenuto subentro.';
g) dopo il comma 13 septies dell'articolo 67 è aggiunto il seguente:
'13 octies. A decorrere dall'esercizio 2018 l'ammontare dei contributi spettanti alle Agenzie per il trasporto pubblico locale per gli affidamenti diretti in concessione, nelle more dell'applicazione dell'articolo 17, comma 4, è pari a quanto riconosciuto nell'anno 2016 o, se più favorevole alle stesse Agenzie, nell'anno 2017, così come individuato dai relativi decreti regionali.'.
NOTE:
14. Si rinvia alla l.r. 4 aprile 2012, n. 6 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi