Legge Regionale 22 ottobre 2019 , n. 16

Istituzione della Leva civica lombarda volontaria - Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014

(BURL n. 43, suppl. del 25 Ottobre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-10-22;16

Art. 1
(Finalità e definizioni)
1. La Regione istituisce, nella sua autonomia e in armonia con il principio di sussidiarietà, un servizio civile regionale, denominato 'Leva civica lombarda volontaria', con finalità proprie e non assimilabile al servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106).
2. La Leva civica lombarda volontaria favorisce:
a) i valori della solidarietà sociale e il dovere di concorrere al progresso materiale e spirituale della società;
b) le azioni formative e innovative per la crescita umana e professionale dei giovani, attraverso la partecipazione attiva alla vita delle comunità locali;
c) la collaborazione fra soggetti pubblici e privati e lo sviluppo dei servizi rivolti alla comunità.
3. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) 'settore': ambito di intervento in cui si realizza la Leva civica lombarda volontaria;
b) 'progetto': elaborato contenente modalità, tempi e risorse per la realizzazione delle attività di leva civica;
c) 'sede di attuazione': articolazione organizzativa dell'ente di leva civica nella quale si svolgono le attività previste nel progetto ovvero articolazione organizzativa di altri enti, pubblici o privati, legati da specifici accordi all'ente di leva civica;
d) 'ente di leva civica': soggetto pubblico o privato iscritto all'albo degli enti di Leva civica lombarda volontaria;
e) 'volontario': soggetto impegnato nella realizzazione della leva civica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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