Legge Regionale
22 ottobre 2019
, n. 16
Istituzione della Leva civica lombarda volontaria - Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014
(BURL n. 43, suppl. del 25 Ottobre 2019 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-10-22;16
Art. 3
(Funzioni e compiti della Regione)
1. La Giunta regionale:
b) predispone le linee guida relative a:
1. iscrizione all'albo degli enti della Leva civica lombarda volontaria, con indicazione dei livelli minimi di capacità organizzativa;
4. definizione dei criteri e delle modalità per la presentazione dei progetti, nonché per la loro valutazione e selezione da parte della struttura regionale competente entro trenta giorni dal ricevimento;
7. definizione dei presupposti e delle modalità di applicazione dei provvedimenti conseguenti alla non corretta attuazione dei progetti, anche con riferimento a quanto disposto dall'articolo 13;
8. definizione di termini e modalità per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 6 degli enti di leva civica già iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 2014, n. 33 (Istituzione della Leva civica volontaria regionale);
d) adotta i provvedimenti derivanti dall'applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, del d.lgs. 40/2017.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, adotta i provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b).
NOTE:
1. La lettera è stata abrogata dall'art. 3, comma 1, lett. g), numero 1 della l.r. 25 marzo 2021, n. 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia