Legge Regionale 22 ottobre 2019 , n. 16

Istituzione della Leva civica lombarda volontaria - Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014

(BURL n. 43, suppl. del 25 Ottobre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-10-22;16

Art. 6
(Albo degli enti di Leva civica lombarda volontaria)
1. È istituito, presso la struttura regionale competente, l'albo degli enti della Leva civica lombarda volontaria.
2. All'albo degli enti della leva civica possono iscriversi soggetti pubblici o privati in possesso dei seguenti requisiti:
a) assenza di scopo di lucro;
b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto alla leva civica;
c) corrispondenza tra i propri fini e le finalità di cui all'articolo 1, comma 2;
d) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni;
e) sede legale nel territorio della Regione.
3. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per la presentazione dei progetti di leva civica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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