Legge Regionale
22 ottobre 2019
, n. 16
Istituzione della Leva civica lombarda volontaria - Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014
(BURL n. 43, suppl. del 25 Ottobre 2019 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-10-22;16
Art. 10
(Rapporto di Leva civica lombarda volontaria)
1. La sottoscrizione del contratto tra volontario ed ente titolare del progetto, con la quale è costituito il rapporto di leva civica, non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità, ai sensi della normativa vigente, e non costituisce:
b) tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia);
c) strumento di orientamento scolastico e professionale, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia).
2. Il contratto, recante la data di inizio delle attività, che è attestata dal responsabile dell'ente, prevede il trattamento giuridico ed economico, nonché le norme di comportamento alle quali il volontario deve attenersi e le relative sanzioni.
3. Per il compenso corrisposto ai volontari trova applicazione quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, del d.lgs. 40/2017.(2)
NOTE:
2. La Corte costituzionale con sentenza n. 274/2020 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3, nella parte in cui, rinviando all’art. 16, comma 3, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), prevede che i compensi corrisposti ai volontari della Leva civica lombarda volontaria siano esenti da imposizioni tributarie.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia